La riforma del senato (detta disegno di legge Boschi, dal nome della ministra Maria Elena Boschi) è arrivata in aula a palazzo Madama, dove la scorsa settimana sono stati presentati 85 milioni di emendamenti. Il senatore della Lega nord Roberto Calderoli ne aveva presentati 72 milioni. Il 30 settembre il presidente del senato Pietro Grasso ne aveva ammessi 383mila. Il 1 ottobre il senato ha approvato l’emendamento all’articolo 1 presentato da Roberto Cociancich, che rende inammissibili tutti gli altri emendamenti presentati dall’opposizione. Per questo è stato soprannominato “canguro”.
L’emendamento Cociancich, in sostanza, ingloba l’emendamento Finocchiaro, presentato a settembre dalla maggioranza di governo dopo una mediazione con la minoranza del Partito democratico. In segno di protesta non hanno partecipato al voto sull’emendamento Cociancich i senatori della Lega nord e del Movimento 5 stelle.
Cosa prevedono gli articoli in discussione
Articolo 1. Il senato ha approvato l’articolo 1 della riforma, quello sulle funzioni del senato, che diventerà camera delle autonomie. L’aula di palazzo Madama non avrà funzioni legislative ma avrà più poteri di controllo: dovrà verificare le attività delle pubbliche amministrazioni, l’attuazione delle leggi dello stato, le ripercussioni delle politiche dell’Unione europea sui territori e in generale esercitare “funzioni di raccordo tra lo stato e gli enti costitutivi della repubblica”. La discussione sull’articolo 1 si è svolta il 30 settembre e il 1 ottobre. Dopo l’approvazione dell’emendamento Cociancich, l’articolo 1 è passato con 172 sì, 108 no e tre astenuti.
Articolo 2. L’articolo 2 del disegno di legge modifica il comma 5 dell’articolo 57 della costituzione e riguarda la composizione del nuovo senato e l’elettività dei senatori. I senatori non saranno eletti dai cittadini, ma dai consigli regionali. Nel nuovo senato siederanno 100 senatori (oggi sono 315): 95 rappresentanti delle istituzioni territoriali (74 consiglieri regionali e 21 sindaci) e cinque nominati dal presidente della repubblica. La durata del mandato dei senatori coinciderà con quella degli organi delle istituzioni territoriali. L’articolo 2 non avrebbe dovuto essere ridiscusso in senato, perché era già stato approvato in prima lettura da camera e senato ed era stato modificato alla camera solo il comma 5. Per questo sono stati ammessi solo gli emendamenti che riguardano il comma 5 dell’articolo 2. Su questo punto, che riguarda l’elettività dei senatori, è stato trovato un accordo tra maggioranza e minoranza del Partito democratico che prevede di aggiungere alla frase “la durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti” questa frase: “In conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge”. Questo significa che i senatori saranno eletti dai consigli regionali, che però dovranno tenere conto delle scelte fatte dagli elettori al momento del voto. L’articolo 2 sarà votato il 1 ottobre alle 21.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it