08 luglio 2020 13:49

Chi può entrare in Italia da un paese estero? E con quali modalità? È una domanda che in tanti si stanno facendo, sia italiani che rientrano in Italia, sia stranieri residenti nel nostro paese. Vediamo nello specifico chi e come può accedervi e quali sono le regole in vigore.

Chi può entrare liberamente in Italia senza giustificare il motivo del viaggio e senza obbligo di quarantena

A oggi (questa regola è in vigore dallo scorso 3 giugno) sono consentiti, senza alcuna limitazione, senza giustificazione del motivo del viaggio e senza obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni gli spostamenti:

  • da e per gli stati membri dell’Unione europea;
  • da e per gli stati che fanno parte dell’accordo di Schengen (ovvero quasi tutti gli stati dell’Unione europea con l’aggiunta di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera);
  • da e per Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

A questo elenco di paesi se ne sono aggiunti altri dal 1 luglio 2020 e sono Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia, Uruguay. Ai cittadini provenienti da questi paesi è consentito il libero accesso in Italia senza motivazione ma con obbligo, almeno fino al 14 luglio 2020, di isolamento fiduciario di 14 giorni.

Oltre a questi casi, possono entrare in Italia, senza obbligo di isolamento, anche i familiari dei cittadini dei paesi elencati o i familiari degli stranieri residenti nei paesi elencati. Rientrano nella categoria dei familiari: coniugi, uniti civilmente, partner conviventi di fatto, figli a carico di età inferiore a 21 anni e ascendenti a carico.

Per tutti i paesi non elencati sopra, gli spostamenti sono consentiti solo per lavoro, salute, assoluta necessità, rientro al domicilio, residenza o abitazione e motivi di studio. In questo caso è necessario l’isolamento fiduciario obbligatorio e la giustificazione del viaggio. In tutti gli altri casi i cittadini provenienti da paesi non elencati non possono entrare in Italia.

Qualche esempio riassuntivo

Posso entrare in Italia per turismo se sono un cittadino belga? Sì, e non devo né giustificare il motivo del viaggio né sottopormi a isolamento fiduciario. Posso entrare in Italia se sono un cittadino brasiliano e devo curarmi in un ospedale italiano? Sì, devo giustificare il motivo del viaggio e sottopormi alle norme di isolamento. Posso entrare in Italia per turismo se sono un cittadino brasiliano? No. Posso entrare in Italia se sono un cittadino giapponese? Sì, non devo giustificare il motivo del mio viaggio ma devo sottopormi comunque a un isolamento fiduciario di 14 giorni.

Chi deve sottoporsi a isolamento fiduciario

Tutti i cittadini provenienti da un paese diverso da quelli elencati nel paragrafo iniziale devono giustificare il motivo del loro viaggio e sottoporsi a isolamento fiduciario di 14 giorni all’arrivo in Italia, come previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto del presidente del consiglio dei ministri dell’11 giugno 2020.

A questi però si aggiungono coloro che entrano in Italia da qualsiasi paese estero (eccetto San Marino e Vaticano), se hanno soggiornato nei 14 giorni precedenti in un paese fuori della lista di quelli consentiti (paesi membri dell’Ue, paesi che rientrano nell’accordo di Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano).

Esistono tuttavia delle eccezioni, ovvero categorie di cittadini che pur arrivando in Italia da paesi non “consentiti”, non hanno l’obbligo di quarantena. Tra questi vi sono il personale sanitario e il personale di mezzi di trasporto, i funzionari dell’Ue, studenti che studiano all’estero e altri. L’elenco completo delle eccezioni si trova al paragrafo 3 di questo documento del ministero degli esteri.

Come funziona l’isolamento fiduciario?

I 14 giorni di isolamento fiduciario cominciano il giorno dell’ingresso in Italia. A coloro che entrano nel paese è consentito raggiungere la propria dimora o il luogo individuato per l’isolamento con mezzi privati. Non è consentito infatti usare il trasporto pubblico, come bus e treni. Sono consentiti il noleggio di automobili o il taxi e il servizio di Ncc (noleggio con conducente).

Chi entra o rientra in Italia da paesi esteri esclusi dalle liste precedenti per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare fino a cinque giorni l’inizio dell’isolamento fiduciario.

Come si legge all’articolo 4 (disposizioni in materia di ingresso in Italia del dpcm 147 dell’11 giugno 2020) chi entri in Italia dai paesi esteri esclusi dalla lista iniziale è tenuto a consegnare al vettore (compagnie aeree, treni, navi eccetera) una dichiarazione con i motivi del viaggio, l’indirizzo completo della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario e il mezzo di trasporto privato utilizzato per raggiungerla, oltre al recapito telefonico su cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di isolamento fiduciario. I vettori provvedono alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietano l’imbarco in caso di febbre sopra i 37,5 gradi.

Le persone che fanno ingresso in Italia dai paesi che non sono nella lista di quelli consentiti, anche se sono asintomatiche, sono comunque obbligate a comunicare il loro arrivo immediatamente al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per il periodo di quattordici giorni.

Il caso del Bangladesh

Il 7 luglio 2020 il ministro della salute Roberto Speranza ha deciso di sospendere tutti i voli provenienti dal Bangladesh, dopo la notizia di 36 casi positivi al covid-19 a bordo di un aereo atterrato a Fiumicino da Dhaka: si trattava di un volo speciale autorizzato dall’Enac perché si trattava di persone già residenti in Italia. A occuparsi dei test sierologici e dei tamponi, effettuati su tutti i passeggeri di quel volo, è stata l’unità sanitaria della medicina aerea che dipende dal ministero della salute, in seguito a un’ordinanza della Regione Lazio. Tutte le persone contagiate sono state trasferite d’urgenza all’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e al Covid Center di Casal Palocco. L’allarme dei contagi all’interno della comunità bangladese di Roma è cresciuto negli ultimi giorni. “I casi correlabili ai voli provenienti da Dhaka (Bangladesh) sono stati finora complessivamente 77. Tutti i passeggeri del volo di ieri sono stati posti in isolamento presso strutture alberghiere e alcuni di loro presso il proprio domicilio previa la verifica delle condizioni di isolamento”, ha dichiarato l’assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato il 7 luglio.

La regione Lazio ha invitato tutti i cittadini del Bangladesh che dal 1 giugno sono rientrati dal loro paese o che sono entrati in contatto stretto con persone di rientro dal Bangladesh a recarsi presso il drive-in di Santa Caterina delle Rose operativo tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 18 in largo Preneste (Asl Roma 2) per effettuare test di eventuale positività al covid-19.

L’ordinanza della regione Veneto

Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, il 6 luglio ha presentato un’ordinanza regionale che introduce nuove misure per il contrasto all’arrivo del covid-19 dall’estero e che ha validità fino al prossimo 31 luglio.

L’ordinanza prevede l’obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni per

  • chi ha avuto contatti a rischio con soggetti positivi al tampone;
  • chi è entrato o rientrato in Veneto da Paesi diversi da quelli dell’allegato 1;
  • chi presenta sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore ai 37,5 gradi.

L’ordinanza prevede poi l’obbligo di tampone – gratuito – a chi rientra per necessità lavorative dai paesi esteri che non fanno parte della lista di quelli consentiti. Un primo tampone è obbligatorio all’arrivo e un secondo dopo sette giorni se il primo è risultato negativo. Se il tampone risulta negativo, il datore di lavoro deve contattare l’azienda sanitaria locale di riferimento e riammettere temporaneamente il lavoratore. Se il datore di lavoro non segnala e non richiede il tampone per il lavoratore che fa rientro in Veneto dall’estero da uno dei paesi in questione, va incontro a una multa di mille euro. Per quanto riguarda gli spostamenti per turismo, valgono le stesse misure di quarantena obbligatoria di cui sopra.

L’ordinanza prevede poi una serie di sanzioni: chi rifiuta il ricovero deve essere segnalato all’autorità giudiziaria con una denuncia “d’ufficio”; chi viola l’isolamento fiduciario, ma è negativo, può essere multato fino a mille euro; chi viola l’isolamento fiduciario e risulta positivo, oltre ai mille euro di multa rischia il carcere.

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