Cosa prevedono i due articoli della riforma del senato approvati
Il senato ha approvato oggi il controverso articolo 2 del disegno di legge Boschi (dal nome della ministra per le riforme costituzionali Maria Elena Boschi) di riforma della costituzione, quello che definisce la composizione del futuro senato. I voti a favore sono stati 160, i contrari 86 e gli astenuti uno. L’articolo è passato, ma senza la maggioranza assoluta di 161 voti. L’articolo 1 era stato approvato il 1 ottobre. L’esame della riforma riprenderà lunedì.
Cosa prevedono gli articoli approvati dal senato
Articolo 2. Il 3 ottobre è stato approvato l’articolo 2 del disegno di legge, che modifica il comma 5 dell’articolo 57 della costituzione e riguarda la composizione del nuovo senato e l’elettività dei senatori.
I senatori non saranno eletti dai cittadini, ma dai consigli regionali. Nel nuovo senato siederanno cento senatori (oggi sono 315): 95 rappresentanti delle istituzioni territoriali (74 consiglieri regionali e 21 sindaci) e cinque nominati dal presidente della repubblica. La durata del mandato dei senatori coinciderà con quella degli organi delle istituzioni territoriali.
L’articolo 2 non avrebbe dovuto essere ridiscusso in senato, perché era già stato approvato in prima lettura da camera e senato ed era stato modificato alla camera solo il comma 5. Per questo sono stati ammessi solo gli emendamenti che riguardano il comma 5 dell’articolo 2.
Su questo punto è stato trovato un accordo tra maggioranza e minoranza del Partito democratico che prevede di aggiungere alla frase “la durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti” questa frase: “In conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge”. Questo significa che i senatori saranno eletti dai consigli regionali, che però dovranno tenere conto delle scelte fatte dagli elettori al momento del voto.
Articolo 1. Il 1 ottobre il senato aveva approvato l’articolo 1 della riforma, quello sulle funzioni del senato, che diventerà camera delle autonomie. L’aula di palazzo Madama non avrà funzioni legislative, ma avrà più poteri di controllo: dovrà verificare le attività delle pubbliche amministrazioni, l’attuazione delle leggi dello stato, le ripercussioni delle politiche dell’Unione europea sui territori e in generale esercitare “funzioni di raccordo tra lo stato e gli enti costitutivi della repubblica”. La discussione sull’articolo 1 si è svolta il 30 settembre e il 1 ottobre. L’articolo 1 è passato con 172 sì, 108 no e tre astenuti.
L’iter di approvazione della legge
Il disegno di legge è stato approvato in prima lettura da camera e senato e, se sarà approvato dal senato, tornerà alla camera per la seconda lettura. Se la riforma non sarà approvata dai due terzi del parlamento potrebbe essere sottoposta a un referendum popolare confermativo.