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La cassazione ha trasferito la competenza sulla legge Severino ai tribunali ordinari

I giudici hanno pubblicato la sentenza con cui hanno deciso di spostare dai tribunali amministrativi regionali (Tar) ai tribunali ordinari la competenza per l’applicazione della legge Severino ai politici condannati 

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Sull’ineleggibilità decide il giudice ordinario, lo ha stabilito la cassazione

Sull’applicazione della legge Severino nei confronti dei politici condannati è competente il giudice ordinario, e non il Tar. Lo ha ribadito la cassazione nell’ordinanza 11131 depositata oggi sul caso del sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Per i giudici la sospensione dalla carica di sindaco di De Magistris, in applicazione della legge Severino, “non può essere ricondotta nell’ambito delle controversie attinenti al funzionamento degli enti locali”, e dunque sotto la giurisdizione dei tribunali amministrativi come il Tar e il consiglio di stato che ne hanno sospeso gli effetti rinviando alla corte costituzionale.

Il ricorso alle sezioni unite della cassazione per stabilire la competenza giurisdizionale sul destino dei politici condannati in base alla legge Severino era stato presentato dal Movimento per la difesa del cittadino, rappresentato dall’avvocato Gianluigi Pellegrino. La decisione della cassazione era molto attesa perché riguardava due casi in particolare: oltre a quello di De Magistris, quello di Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno e candidato del Partito democratico in Campania alle prossime elezioni regionali.

Per De Magistris - condannato in primo grado a un anno e tre mesi di reclusione per abuso d’ufficio in conseguenza della sua conduzione dell’inchiesta Why Not - l’annullamento della sospensiva del Tar, che al momento lo mantiene nelle sue funzioni di sindaco, comporta che entro trenta giorni dovrà riassumere la questione davanti al giudice civile e attenderne la pronuncia. Per Vincenzo De Luca le cose saranno un po’ più complicate, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista politico.

Se eletto presidente della Campania, ci sono tre possibilità: il giudice ordinario – di fronte a un provvedimento del prefetto che sospende De Luca – potrebbe decidere di non reintegrarlo; il giudice ordinario potrebbe reintegrarlo, rinviando gli atti alla corte costituzionale; il giudice ordinario potrebbe emettere un provvedimento di sospensione cautelare, che dovrà essere firmata per decreto dal presidente del consiglio Matteo Renzi, e decidere nel merito dopo la pronuncia della consulta sulla legittimità costituzionale della legge.

Le decisioni dei tribunali ordinari prevedono tempi più lunghi rispetto ai Tar, e in caso di sospensione di De Luca la Campania rischierebbe di rimanere senza governo, perché insieme al presidente decadrebbe anche la giunta regionale. De Luca però si è espresso con toni rassicuranti. “La legge Severino è applicabile solo per chi è stato già eletto e non per chi viene eletto per la prima volta” secondo lui. Quindi, ha sostenuto, “il problema della Severino è superato” e “non verrò sospeso”.

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