- Gli stranieri che vogliono soggiornare in Italia per più di tre mesi devono richiedere un permesso di soggiorno, che può essere rilasciato per motivi di adozione, asilo politico, lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro subordinato-stagionale, missione, religiosi, protezione umanitaria, residenza elettiva, ricerca scientifica, status di apolide, studio.
- Può richiedere asilo o protezione in Italia il cittadino straniero che teme di essere perseguitato nel paese di cui ha la cittadinanza o la cui vita è minacciata dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto.
- Le politiche migratorie e occupazionali per i cittadini stranieri sono regolate dalla legge Bossi-Fini (la numero 189 del 30 luglio 2002). Prende il nome dagli ex leader di Alleanza nazionale Gianfranco Fini e della Lega nord Umberto Bossi (all’epoca rispettivamente vicepresidente del consiglio e ministro per le riforme istituzionali nel governo Berlusconi) e modifica e sostituisce la precedente legge Turco-Napolitano (la numero 40 del 6 marzo 1998).
Cosa prevede la legge per i migranti per motivi economici:
- Permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Può entrare in Italia solo chi è già in possesso di un contratto di lavoro che gli consenta il mantenimento economico. Dopo l’ingresso, il permesso di soggiorno va richiesto entro otto giorni. Il permesso ha una durata fino a due anni per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, fino a un anno negli altri casi. La legge prevede un permesso di soggiorno di un anno agli immigrati che perdono il lavoro e ha aumentato il numero degli anni (da cinque a sei) necessari per ottenere la carta di soggiorno (il requisito è stato successivamente riportato a cinque anni per l’adeguamento a una direttiva europea).
- Impronte digitali e restrizioni delle tutele. La Bossi-Fini ha introdotto l’obbligo di rilevamento e registrazione delle impronte digitali degli immigrati al momento del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno. Ha inoltre imposto restrizioni alla possibilità di tutela in caso di respingimento e ha innalzato da 30 a 60 giorni il tempo massimo di trattenimento nei centri di permanenza temporanea. Il tetto è stato stabilito fino ad un massimo di 180 giorni dal pacchetto sicurezza del 2009.
- Respingimenti in acque extraterritoriali e reato di favoreggiamento. La norma ammette i respingimenti al paese di origine in acque extraterritoriali, in base ad accordi bilaterali tra Italia e paesi limitrofi. Chi aiuta i migranti a entrare nel paese rischia l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reato punito con la reclusione fino a tre anni e con una multa fino a 15mila euro per ogni persona “favorita”.
- Espulsioni immediate con accompagnamento alla frontiera. Come la legge Turco-Napolitano, l’espulsione degli immigrati irregolari privi di permesso di soggiorno ma con validi documenti d’identità viene emessa in via amministrativa e deve essere immediatamente eseguita con l’accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica. Gli immigrati irregolari ma privi di documenti di identità validi vengono portati in Centri di permanenza temporanea (istituiti dalla legge Turco-Napolitano e successivamente rinominati Centri di identificazione ed espulsione, Cie), al fine di essere identificati e poi respinti.
- Reato di clandestinità. La legge 15 luglio 2009 numero 94 (il cosiddetto pacchetto sicurezza) aveva introdotto il reato di immigrazione clandestina, che prevedeva un’ammenda da cinquemila a diecimila euro per lo straniero che entra illegalmente nel territorio italiano. Il 9 ottobre 2013 la commissione giustizia del senato ha approvato un emendamento che, se confermato dalle camere, abolirebbe il reato di clandestinità. Il 2 aprile 2014 una legge delega approvata dal parlamento dava al governo 18 mesi per emanare un decreto legislativo che depenalizzasse l’ingresso e il soggiorno irregolare. Ma finora resta un vuoto normativo.
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