La camera ha approvato le unioni civili
L’11 maggio la camera ha approvato il progetto di legge sulle unioni civili 372 voti favorevoli e 51 contrari. La norma introduce in Italia l’unione tra persone dello stesso sesso. La norma era già stata approvata dal senato il 25 febbraio.
Cosa prevede la legge?
La legge per la prima volta in Italia riconosce diritti e doveri delle coppie omosessuali che vogliono unirsi civilmente e delle coppie eterosessuali e omosessuali che non vogliono sposarsi, ma solo registrare la loro convivenza.
Cosa sono le unioni civili?
La legge inserisce nel diritto di famiglia un nuovo istituto specifico per le coppie omosessuali, chiamandolo unione civile. È diverso dal matrimonio, che è regolato dall’articolo 29 della costituzione, ma si può equiparare al matrimonio per diritti e doveri previsti. Per stipulare un’unione civile, le due persone devono essere maggiorenni e recarsi con due testimoni da un ufficiale di stato civile, che provvede alla registrazione. Non possono contrarre l’unione civile le persone già sposate o che hanno già contratto un’unione civile, oltre alle persone a cui è stata riconosciuta un’infermità mentale o che tra loro sono parenti.
Quali sono i diritti e i doveri conseguenti all’unione civile?
Le due persone che hanno contratto l’unione civile devono indicare che regime patrimoniale vogliono (comunione legale o separazione dei beni), un indirizzo di residenza comune e possono assumere un cognome comune che può anche sostituire o affiancare quello da celibe o nubile. Come nel matrimonio, “le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione civile deriva l’obbligo all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute a contribuire ai bisogni comuni”.
A differenza del matrimonio tra eterosessuali, l’unione tra persone dello stesso sesso non prevede l’obbligo di fedeltà, né la stepchild adoption, cioè la possibilità di adottare il figlio del coniuge.
Cosa prevede la legge sulle convivenze
Nel secondo capo della legge si parla invece del riconoscimento della convivenza di fatto tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso. La convivenza di fatto è riconosciuta alla coppie di maggiorenni che vivono insieme e che non hanno contratto matrimonio o unione civile. I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi in caso di malattia, di carcere o di morte di uno dei due. I conviventi possono stipulare un contratto di convivenza per regolare le questioni patrimoniali tra di loro.
Il contratto di convivenza può essere sciolto per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi e un’altra persona e morte di uno dei contraenti. In caso di scioglimento del contratto, il giudice può riconoscere a uno dei due conviventi il diritto agli alimenti in misura proporzionale alla durata della convivenza.