Tutte le domande sul referendum costituzionale
In fondo all’articolo le risposte alle domande e ai dubbi dei lettori sul referendum costituzionale.
Il 4 dicembre 2016, dalle 7 alle 23, gli italiani andranno a votare al referendum per approvare o respingere la riforma della carta costituzionale promossa dal governo.
La riforma è chiamata anche “legge Boschi”, dal nome della ministra per le riforme costituzionali Maria Elena Boschi, che ha firmato la proposta di riforma insieme al presidente del consiglio. La legge implica modifiche importanti all’assetto delle istituzioni – come il superamento del bicameralismo perfetto e la riforma del titolo V – ed è stata approvata tre volte da camera e senato (due volte con lo stesso testo) e ora sarà sottoposta alla volontà popolare, su richiesta di cittadini e parlamentari, come previsto dall’articolo 138 della costituzione.
Nel referendum costituzionale (a differenza di quello abrogativo) non è previsto un quorum: la validità della consultazione, cioè, non dipende da quante persone voteranno. Il risultato sarà valido qualunque sia la partecipazione al voto.
Il procedimento di approvazione della legge è cominciato nell’aprile del 2014 con un testo che nel corso della discussione in aula è stato modificato sia dalla camera sia dal senato. La riforma riguarda più di un terzo degli articoli della costituzione (47 su 139) ed è la più vasta dal 1948, quando la costituzione italiana è entrata in vigore.
1. Cosa chiede il quesito referendario?
Il quesito referendario che sarà stampato sulle schede elettorali dice: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della costituzione?”.
La posizione del no Il testo del quesito referendario è stato criticato perché secondo alcuni sarebbe implicitamente favorevole all’approvazione della riforma (al fronte del sì). Per questo il 5 ottobre alcuni partiti (Sinistra italiana e Movimento 5 stelle) hanno presentato un ricorso al tribunale amministrativo del Lazio accusando chi ha scritto il quesito di aver “fatto uno spot pubblicitario per il governo”. Secondo chi ha presentato il ricorso, il quesito avrebbe dovuto indicare tutti gli articoli che saranno modificati dalla riforma, senza tralasciare temi come la riforma dell’elezione del presidente della repubblica. Inoltre la scheda “riporta impropriamente anche una presunta finalità della legge: il cosiddetto contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni”, di cui non si parla nelle norme revisionate e che potrebbe “semmai essere una conseguenza, neppure certa e comunque irrisoria”, delle modifiche. Nel ricorso si chiede di ritirare il decreto del presidente della repubblica con cui si annuncia il referendum, ma il ricorso è stato respinto dal Tar del Lazio. Il costituzionalista Valerio Onida ha presentato altri due ricorsi sullo stesso tema ed entrambi sono stati respinti, dal tribunale di Milano e dal Tar del Lazio.
La posizione del sì Per rispondere alle critiche sul quesito, il presidente della repubblica e il governo hanno ricordato che “il quesito è stato valutato e ammesso” dalla corte di cassazione e “riproduce il titolo della legge quale approvato dal parlamento”.
2. Quali sono le principali modifiche introdotte dalla riforma?
I cambiamenti sostanziali introdotti dalla riforma riguardano: il superamento del bicameralismo perfetto o paritario, il numero dei senatori, i loro compiti e il modo in cui sono eletti, l’attribuzione esclusivamente alla camera dei deputati del compito di esprimere la fiducia nei confronti del governo, l’attribuzione dell’attività legislativa quasi interamente alla camera, cambiamenti nella procedura di elezione del presidente della repubblica, modifiche ai rapporti tra stato e regioni delineati dal titolo V, in particolare per le competenze legislative, l’eliminazione del riferimento alle province, l’abolizione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), alcune modifiche nella modalità di presentazione delle leggi d’iniziativa popolare e dei referendum abrogativi.
La posizione del no La riforma è vasta e caotica e ha l’effetto di indebolire alcuni poteri di garanzia, come quello del senato, a favore di un rafforzamento del potere esecutivo. Un rischio che si aggrava se si considera il legame tra la legge elettorale Italicum e la riforma costituzionale, che amplifica la concentrazione del potere nella figura del capo del governo e indebolisce l’autonomia delle istituzioni di garanzia. Inoltre, l’attuale parlamento eletto con una legge elettorale dichiarata incostituzionale (legge Calderoli) non sarebbe legittimato a portare a termine una riforma così profonda del sistema istituzionale.
La posizione del sì Gran parte della costituzione non sarà modificata. In particolare, non sono in discussione i princìpi fondamentali (articoli 1-12) né la prima parte della costituzione sui diritti e i doveri dei cittadini (articoli 13-54). Le modifiche riguardano solo la seconda parte della costituzione, che disciplina gli assetti istituzionali e che anche secondo chi fece parte dell’assemblea costituente (1946-1948) avrebbe potuto essere in parte ripensata. I cambiamenti porteranno a una maggiore governabilità e a una razionalizzazione dei costi della macchina dello stato.
3. Che cos’è il bicameralismo perfetto, e come cambia?
Il bicameralismo perfetto è un sistema parlamentare in cui due camere hanno gli stessi poteri. Nel sistema italiano tutte le leggi, sia ordinarie sia costituzionali, devono essere approvate dalla camera dei deputati e dal senato. Anche la fiducia al governo deve essere concessa sia dai deputati sia dai senatori. Con la riforma, invece, la camera dei deputati diventa l’unico organo eletto dai cittadini a suffragio universale diretto e l’unica assemblea che dovrà accordare la fiducia al governo, approvare le leggi di bilancio e nella stragrande maggioranza dei casi le leggi ordinarie. I rami del parlamento restano due (camera dei deputati e senato della repubblica), ma avranno funzioni diverse.
La posizione del no Concedendo solo alla camera dei deputati la possibilità di votare la fiducia si elimina il controllo del senato sul governo senza inserire altri contrappesi democratici al potere esecutivo. Inoltre, poiché le leggi proposte dal governo avranno una corsia preferenziale per essere esaminate più rapidamente, c’è il rischio che aumenti eccessivamente il potere del presidente del consiglio.
La posizione del sì Il governo sarà più stabile perché non dovrà chiedere il voto di fiducia a entrambe le camere, l’approvazione delle leggi sarà più rapida e i costi di gestione delle istituzioni diminuiranno.
4. Che poteri avrà il nuovo senato?
I senatori parteciperanno, come oggi, all’elezione del presidente della repubblica, dei componenti del consiglio superiore della magistratura e dei giudici della corte costituzionale. Ma la funzione principale del senato sarà quella di raccordo tra lo stato, le regioni e i comuni, una funzione svolta oggi dalla Conferenza stato-regioni. Al senato sarà attribuita anche la funzione di valutare le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni.
Solo per alcuni tipi di legge servirà l’approvazione di entrambi i rami del parlamento: le leggi costituzionali, le leggi sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione delle politiche europee, le leggi sull’elezione del senato e quelle che incidono direttamente sull’ordinamento di regioni, comuni e città metropolitane. Per tutte le altre leggi, la funzione legislativa spetterà solo alla camera. I disegni di legge all’esame della camera saranno comunque trasmessi al senato, che avrà la possibilità di proporre delle modifiche, ma solo [se] entro dieci giorni e su richiesta di almeno un terzo dei senatori. Le modifiche dovranno essere approvate dalla maggioranza dei senatori.
La posizione del no Con la riforma si crea un numero ancora indefinito di procedure legislative alternative (secondo alcuni sette, secondo altri nove, secondo altri ancora dieci o undici) che creeranno confusione e conflitti tra i due rami del parlamento. Inoltre, visto che la riforma rinvia a una futura legge ordinaria che regolerà il sistema di elezione dei senatori e il funzionamento del senato, è impossibile farsi un’idea concreta di come funzionerà il nuovo senato.
La posizione del sì L’approvazione delle leggi sarà più rapida, la maggior parte delle leggi potrà entrare in vigore undici giorni dopo essere stata approvata dalla camera. Il senato rappresenterà di più le autonomie territoriali e farà da raccordo tra le regioni e lo stato.
5. Da chi sarà formato il nuovo senato?
Il senato diventa un organo rappresentativo delle autonomie regionali composto da cento senatori (invece dei 315 attuali), che non saranno eletti direttamente dai cittadini, ma dai consigli regionali e dal presidente della repubblica. I consigli regionali sceglieranno 95 senatori, nominando con metodo proporzionale 21 sindaci (uno per regione, escluso il Trentino-Alto Adige che ne nominerà due) e 74 consiglieri regionali (minimo due per regione, in proporzione alla popolazione e ai voti ottenuti dai partiti). Questi senatori resteranno in carica per la durata del consiglio regionale che li avrà eletti.
Il presidente della repubblica nominerà cinque senatori, che rimarranno in carica sette anni. La carica di senatore a vita rimarrà solo per gli ex presidenti della repubblica. I cinque senatori a vita attuali (Giorgio Napolitano, Mario Monti, Carlo Rubbia, Renzo Piano ed Elena Cattaneo) resteranno in carica ma non saranno sostituiti. I senatori non saranno più pagati dal senato, ma percepiranno solo lo stipendio da amministratori locali.
La posizione del no I senatori non lavoreranno a tempo pieno in senato perché nel resto del tempo dovranno svolgere il loro lavoro nelle istituzioni di appartenenza.
La posizione del sì L’incarico da consigliere regionale non è così impegnativo da impedire il lavoro in senato. Inoltre si risparmierà sui costi del senato perché i consiglieri regionali e sindaci hanno già un compenso. I senatori nominati dal presidente della repubblica non percepiranno indennità.
6. Come saranno scelti i senatori?
Ogni consiglio regionale dovrà eleggere un senatore tra i sindaci dei comuni della regione: ci saranno quindi 21 senatori-sindaci. Gli altri senatori saranno eletti dai consigli regionali tra i loro componenti con metodo proporzionale “in conformità alle scelte espresse dagli elettori” in occasione del rinnovo del consiglio regionale. A ciascuna regione spetterà un numero di seggi in proporzione alla popolazione, secondo l’ultimo censimento generale, ma con un minimo di due. A ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano spettano due senatori.
Una legge elettorale per il senato, che sarà adottata dopo l’entrata in vigore della riforma e dovrà essere approvata sia dalla camera sia dal senato, spiegherà in dettaglio come si sceglieranno i senatori. Il contenuto di questa legge è ancora da definire. In occasione della prima formazione del senato, i componenti saranno nominati dai consigli regionali in carica. I senatori non saranno rinnovati contemporaneamente, ma saranno rinnovati in corrispondenza con le elezioni dei singoli consigli regionali. La durata del mandato dei senatori coinciderà con quella dei consigli regionali che li hanno eletti. Per diventare senatori non sarà più necessario aver compiuto quarant’anni. Il nuovo senato andrà a regime quando tutti i consigli regionali saranno stati rinnovati (nel 2022).
La posizione del no I criteri di selezione dei senatori non sono trasparenti e si rinuncia alla loro elezione a suffragio universale, danneggiando il rapporto diretto con gli elettori.
La posizione del sì Saranno più rappresentate le autonomie regionali.
6. Come cambierà l’elezione del presidente della repubblica?
All’elezione del presidente della repubblica non parteciperanno più i delegati regionali, ma solo le camere in seduta comune. Sarà necessaria la maggioranza dei due terzi dei parlamentari fino al quarto scrutinio, poi basteranno i tre quinti. Dal settimo scrutinio servirà la maggioranza dei tre quinti dei votanti (oggi è necessario ottenere i due terzi dei voti di camera, senato e delegati regionali in seduta congiunta fino al terzo scrutinio; dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dell’assemblea).
La posizione del no La riduzione a cento dei senatori porta uno squilibrio tra le due camere, quella eletta con l’Italicum e quella invece scelta nei consigli regionali, con il rischio che l’elezione del capo dello stato finisca nella sfera d’influenza del governo e del presidente del consiglio. Con l’introduzione di una maggioranza qualificata al settimo scrutinio che tiene conto del numero dei votanti e non di tutti i parlamentari, c’è il rischio che il capo dello stato sia eletto da un piccolo gruppo di parlamentari.
La posizione del sì Il presidente della repubblica mantiene i suoi poteri e il suo ruolo di garanzia. Il quorum per l’elezione è più alto rispetto alla procedura attuale, non scende sotto ai tre quinti dei votanti e di solito all’elezione del presidente della repubblica partecipa il 98 per cento degli aventi diritto, in questo caso quindi votanti e aventi diritto spesso coincidono. Inoltre neanche la forza politica che otterrà il premio di maggioranza alla camera garantito dal sistema elettorale (340 seggi) potrà eleggere da sola il presidente della repubblica (per il quale si può stimare che serviranno 425-435 voti).
7. Di cosa tratta il titolo V e come cambierà?
Il titolo V della seconda parte della costituzione è dedicato agli enti territoriali: comuni, province, città metropolitane e regioni.
Nel 2001 è stato riformato da un governo di centrosinistra con una legge che ha introdotto alcune correzioni federaliste alla costituzione. Quella legge elenca le materie di competenza esclusiva dello stato e le materie di competenza sia dello stato sia delle regioni, quindi stabilisce che su tutte le materie non elencate la competenza spetta alle regioni. Ma la norma non ha fatto chiarezza su alcuni temi e ci sono stati molti ricorsi alla corte costituzionale per conflitti di competenza tra stato e regioni.
La principale modifica proposta dalla legge Boschi è la revisione delle competenze legislative di stato e regioni, la soppressione della cosiddetta competenza concorrente, cioè della sovrapposizione di competenze tra stato e regioni, e l’introduzione di una “clausola di supremazia”, cioè del principio per cui, nei casi d’interesse nazionale, le decisioni dello stato prevalgono su quelle delle regioni. La riforma prevede anche l’abolizione delle province.
8. Quali materie torneranno di competenza esclusiva dello stato? Cosa cambierà nella pratica?
Le materie che saranno di competenza esclusiva dello stato sono una ventina. Tra queste: la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionali dell’energia; le infrastrutture strategiche e le grandi reti di trasporto e di navigazione d’interesse nazionale e le relative norme di sicurezza; i porti e gli aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale; il commercio con l’estero; l’adozione di disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali, per la sicurezza alimentare e il turismo; la tutela e sicurezza sul lavoro, le politiche attive del lavoro, l’ambiente e l’ecosistema; il sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile; il coordinamento dell’uso delle tecnologie digitali nell’amministrazione statale, regionale e locale; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; l’adozione delle norme sui procedimenti amministrativi per assicurarne l’uniformità sul territorio nazionale.
La posizione del no Anche il testo della riforma lascia spazio a interpretazioni diverse sulle competenze di stato e regioni, quindi continueranno a esserci ricorsi alla corte costituzionale. Il problema si pone in particolare per le materie in cui la riforma prevede che lo stato stabilirà disposizioni generali e comuni, mentre l’attuazione spetterà alle regioni.
La posizione del sì Aumentando le competenze esclusive dello stato, il rischio di contenziosi diminuirà. Tanto più che la cosiddetta clausola di supremazia consentirà, su questioni specifiche, di far prevalere lo stato sulle regioni.
9. Cos’è il Cnel e perché con la riforma viene abolito?
Il Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) si occupa delle leggi sull’economia e sul lavoro. Ha il compito di fornire dei pareri su questi temi al governo e al parlamento, ma può anche proporre delle leggi. È uno degli “organi di rilievo costituzionale”, cioè un organo previsto dalla costituzione, ma non essenziale al funzionamento dello stato. Per questo può essere abolito da una riforma. La legge Boschi prevede la sua soppressione perché ritiene che i costi del Cnel siano ingiustificati.
10. Qual è il rapporto di questa riforma con la legge elettorale Italicum?
Il referendum non riguarda la legge elettorale Italicum, che è in vigore dal 1 luglio 2016. Ma l’Italicum è stato pensato in previsione della riforma costituzionale, per questo regola solo l’elezione dei deputati.
Molti sostengono che l’Italicum e la riforma costituzionale messi insieme attribuiscono poteri molto forti al governo e al presidente del consiglio. E la riforma rafforza la legge elettorale, perché attribuisce solo alla camera dei deputati la possibilità di accordare la fiducia al governo.
È in corso un dibattito sull’opportunità di modificare l’Italicum, che attribuisce un ampio premio di maggioranza (340 seggi su 630) alla lista che ottiene almeno il 40 per cento dei voti al primo turno o vince al secondo turno.
La posizione del no La combinazione di Italicum e riforma costituzionale rafforza eccessivamente l’esecutivo e indebolisce le funzioni di indirizzo politico del parlamento.
La posizione del sì Le due riforme garantiranno maggiore governabilità e un meccanismo di approvazione delle leggi più snello. La riforma costituzionale garantirà questo effetto con qualsiasi legge elettorale.
Le domande dei lettori
Cosa succede con le regioni a statuto speciale? (Matteo Macuglia, Friuli Venezia Giulia)
La revisione del titolo V introdotta da questa riforma non si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, la cui autonomia è disciplinata dagli statuti, a loro volta varati con legge costituzionale. È previsto che questi statuti siano riformati in futuro sulla base di intese con le regioni interessate. Questa scelta conferma la differenza netta tra il quadro costituzionale che si applica alle regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale.
Come votano i fuorisede? (Giovanni Martino, Torino)
I fuorisede potranno votare solo nel proprio comune di residenza. Ma in passato i comitati e i partiti hanno aiutato alcuni fuorisede a votare iscrivendoli come rappresentanti di lista, in modo da consentirgli il voto nel seggio che rappresentavano. Diversamente dal passato, c’è il voto a distanza per coloro che sono all’estero per almeno tre mesi (come gli studenti Erasmus).
Se il referendum sarà approvato, sarà vincolante per i prossimi trent’anni? (Roberto Perna)
No, il parlamento può approvare una riforma costituzionale e modificare di nuovo gli articoli della costituzione modificati dalla riforma. Come previsto dall’articolo 138 della costituzione (non modificato dalla riforma) ogni legge costituzionale dovrà essere approvata per due volte sia dalla camera dei deputati sia dal senato (che per le leggi costituzionali mantiene la sua funzione legislativa) e poi potrà essere sottoposta al referendum costituzionale se ne fanno richiesta i cittadini o i parlamentari. La riforma costituzionale approvata nel 2001, riguardava il titolo V e ora è modificata di nuovo dalla riforma oggetto di questo referendum.
Quanto costerà il nuovo senato rispetto a quello attuale? (Massimiliano Fusillo)
In un’interrogazione a risposta orale depositata all’inizio di giugno dal capogruppo di Sinistra italiana Arturo Scotto è stato chiesto alla ministra Maria Elena Boschi quanto si risparmierà con la riforma costituzionale. L’8 giugno Boschi ha risposto all’interrogazione affermando che si risparmieranno in totale 490 milioni di euro all’anno: 80 milioni dalle indennità parlamentari dei senatori, 70 milioni dal funzionamento delle commissioni e dai rimborsi ai gruppi di palazzo Madama, 320 milioni dal superamento delle province e 20 milioni dalla soppressione del Cnel.
Secondo un documento del 28 ottobre 2014 prodotto dalla ragioneria di stato e riportato dal Fatto quotidiano, i risparmi certi per la finanza pubblica ammonterebbero a 57,7 milioni di euro, mentre le spese per il senato diminuiranno del 9 per cento. Secondo La Stampa, ci sono delle spese che non possono essere azzerate come le pensioni degli ex senatori (80 milioni di euro), il costo del personale (151 milioni di euro) e le pensioni degli ex dipendenti (120 milioni di euro). In risposta a Boschi, il senatore di Forza Italia, Lucio Malan, ha pubblicato un documento di sei pagine: “Le cifre vere e quelle false di Maria Elena Boschi”. Secondo Malan, si risparmierebbero in tutto poco più di 50 milioni all’anno. Dalle indennità e dai rimborsi dei senatori, secondo Malan, si risparmierebbero poco più di 42 milioni (il 53 per cento), e appena 5,5 milioni di euro dai costi per i gruppi parlamentari e le commissioni.
Se le competenze in materia di trasporti passeranno allo stato, quest’ultimo potrà anche indire gare di appalto per la privatizzazione del servizio scavalcando quindi comune e regione? (Ermanno Crotto, Torino)
No, nel caso di trasporto pubblico locale che non ha rilevanza sul sistema di trasporti nazionali la competenza rimarrà agli enti locali. Nelle competenze esclusive delle regioni, secondo la riforma costituzionale, rientra anche la pianificazione del territorio regionale e la mobilità al suo interno.
Il fatto che i senatori siano eletti dai consigli regionali (su base regionale) e non direttamente dai cittadini non è in contrasto con l’articolo 1 della costituzione quando dice che “la sovranità appartiene al popolo”? (Francesco Ravveduto)
Per il fronte del no questo è uno dei principali punti di scontro con i sostenitori della riforma. Il costituzionalista Luigi Ferrajoli ha scritto su Libertà e giustizia: “La seconda camera non è affatto abolita, ma sarà sostituita da un senato eletto non dai cittadini, come vorrebbe il principio della sovranità popolare, ma dai consigli regionali ‘in conformità’ – non è chiaro in quali forme e grado – ‘alle scelte espresse dagli elettori’”. Ugo De Siervo, ex presidente della corte costituzionale, in un’intervista a Giurisprudenza penale ha scritto: “Il testo di revisione costituzionale non abolisce il senato, ma tenta assai confusamente di configurarlo come camera rappresentativa delle autonomie territoriali: ma non solo i 5 senatori di nomina presidenziale e gli ex presidenti della repubblica sono del tutto estranei a questa caratterizzazione, ma i 74 consiglieri regionali e i 21 sindaci che ne dovrebbero far parte non sono eletti dalle popolazioni interessate, né hanno particolari qualificazioni. Dovrebbero, invece, essere semplicemente scelti dai diversi consigli regionali proporzionalmente ai diversi gruppi: si conferma così la discutibile tendenza alla formazione di organi politici di secondo livello (si pensi agli organi delle città metropolitane e delle ex province), che certo riduce non poco i poteri di influenza del corpo elettorale”.
Il fronte del sì difende la legittimità costituzionale della riforma. L’ex ministro Franco Bassanini spiega a Internazionale: “In molti paesi democratici (basati tutti sul principio della sovranità popolare) la seconda camera è eletta in secondo grado: vedi per esempio il senato francese e il Bundesrat tedesco. In secondo grado vuol dire che sono gli eletti locali che, a loro volta, eleggono i membri di queste camere. Il fondamento è sempre la sovranità popolare, che il popolo ‘esercita’, come dice l’articolo 1, ‘nelle forme e nei limiti della costituzione’. Nel caso della riforma italiana non si tratterrà neppure di una vera elezione di secondo grado, perché la riforma prevede che i senatori siano eletti dai consigli regionali ‘in conformità delle scelte degli elettori’. Il metodo di elezione del senato, in concreto, sarà deciso da una legge che sarà approvata dal parlamento se nel referendum la riforma costituzionale sarà approvata.
Ma l’ipotesi più probabile (ricordata da Renzi nel corso dell’ultima riunione della direzione del Pd) è che, al momento dell’elezione di ciascun consiglio regionale, gli elettori abbiano due schede: con la prima gli elettori sceglieranno i consiglieri regionali che rappresenteranno la regione nel senato (dunque quelli che avranno il doppio ruolo di consiglieri regionali e senatori della repubblica), con la seconda sceglieranno tutti gli altri consiglieri regionali (che, a differenza dei primi, potranno far parte della giunta regionale, presiedere il consiglio o le sue commissioni, ma non potranno rappresentare la regione in senato). Se sarà questo il metodo di elezione, il senato sarà in realtà eletto direttamente dai cittadini, per la sua grande maggioranza: su 100 senatori infatti solo i 21 sindaci (uno per regione) e i 5 nominati dal presidente della repubblica saranno eletti in secondo grado”.
È vero che se vince il sì il presidente del consiglio viene eletto direttamente dalla camera dei deputati? (Andrea Andolfi)
No. L’articolo 92 e 93 della costituzione, che regolano la nomina del presidente del consiglio, non vengono modificati dalla riforma Boschi. Il presidente del consiglio in Italia è nominato dal presidente della repubblica dopo aver consultato i rappresentanti dei partiti politici e i presidenti delle camere. Quello che viene modificato è l’articolo 94 della costituzione, cioè quello che riguarda il voto di fiducia. Mentre ora la fiducia al governo deve essere votata sia dalla camera dei deputati sia dal senato, con la riforma costituzionale la fiducia al governo dovrà essere votata solo dalla camera dei deputati.
Volevo sapere se c’è un sito dove si possa leggere tutte le modifiche articolo per articolo. (Pietro Fabris)
Qui il testo della costituzione con le modifiche apportate dalla riforma Boschi.
I senatori-sindaci e senatori-consiglieri godranno dell’immunità parlamentare? Se sì, potranno essere immuni anche per reati commessi nell’esercizio delle funzioni di sindaco/consigliere? (Roberta Capuano)
L’articolo 68 che riguarda l’immunità dei parlamentari non viene modificato dalla riforma, quindi i senatori (sindaci e consiglieri) godranno dell’immunità parlamentare come previsto dalla costituzione: “I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della camera alla quale appartiene, nessun membro del parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza”.
Che fine faranno gli ex senatori in esubero?
I senatori dell’attuale legislatura rimarranno in carica fino alle prossime elezioni e gli attuali senatori a vita rimarranno al loro posto, ma non saranno sostituiti.
All’articolo 59 della costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati”. Non si parla quindi di un numero di cinque come nel vostro articolo. È corretta questa interpretazione?
La riforma Boschi prevede che l’articolo 57 sia riformato in questo modo: “Il senato della repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica”. È in questo articolo della costituzione che è indicato il numero di cinque senatori nominati dal presidente della repubblica.
Con quale legge elettorale andremo a votare, se al referendum costituzionale vince il sì, ma al – probabile – referendum sull’Italicum vince il no?
Se al referendum costituzionale vincesse il sì alle prossime elezioni si andrebbe a votare con la legge cosiddetta Italicum, che è entrata in vigore nel luglio del 2016. Se al referendum costituzionale vincesse il no e si andasse a votare senza cambiare la legge elettorale Italicum, si voterebbe con l’Italicum per la camera dei deputati e con la legge elettorale Consultellum (cioè la legge elettorale proporzionale risultante dalla sentenza della corte costituzionale che ha abrogato alcune parti della legge elettorale Calderoli, meglio nota come Porcellum) al senato. La proposta di indire un referendum abrogativo sulla legge elettorale (Italicum) presentato dal partito Possibile nel settembre del 2015 non ha raggiunto le 500mila firme necessarie, quindi per il momento non è previsto un referendum per abrogare la legge elettorale.
Mettiamo il caso che il governo decida di mettere la fiducia su una legge ricadente in una di queste tipologie; dato che il senato non è vincolato ad accordare la fiducia, potrebbe (per ipotesi) non approvare tale legge, pur essendo essa stata approvata con voto di fiducia da parte della camera… quindi il governo potrebbe in teoria ritrovarsi a non riuscire a far passare una legge pur avendo ottenuto la fiducia dalla camera? (Paolo Burato)
No, perché il senato può proporre e approvare delle modifiche a una legge, ma le eventuali modifiche proposte dal senato devono essere approvate in un secondo tempo dalla camera.
Cosa implicano le modifiche nella modalità di presentazione delle leggi d’iniziativa popolare e dei referendum abrogativi? (Luca Gammarota)
Il quorum che rende valido il risultato di un referendum abrogativo resta sempre del 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto, ma se i cittadini che propongono la consultazione sono 800mila, invece che 500mila, il quorum sarà ridotto: basterà che vada a votare il 50 per cento più uno dei votanti alle ultime elezioni politiche, non il 50 per cento più uno degli aventi diritto. Per proporre una legge d’iniziativa popolare non saranno più sufficienti 50mila firme, ma ne serviranno 150mila.
Nel caso in cui nella durata della carica del senato decadano uno o più consiglieri regionali o sindaci facenti parte di esso, come avviene la sostituzione? (Simone Silvestri)
Una legge elettorale per il senato, che sarà adottata dopo l’entrata in vigore della riforma e dovrà essere approvata sia dalla camera sia dal senato, spiegherà in dettaglio come si sceglieranno i senatori. Il contenuto di questa legge è ancora da definire. In occasione della prima formazione del senato, i componenti saranno nominati dai consigli regionali in carica. I senatori non saranno rinnovati contemporaneamente, ma saranno rinnovati in corrispondenza con le elezioni dei singoli consigli regionali. La durata del mandato dei senatori coinciderà con quella dei consigli regionali che li hanno eletti, alla scadenza del mandato da consiglieri decadrà anche il mandato da senatori. I senatori saranno sostituiti con i nuovi consiglieri eletti alle elezioni regionali.
Cosa si intende per procedure legislative alternative? Questa riforma, riportando molte funzioni dalle regioni allo stato, non va in una direzione opposta alle precedenti correzioni federaliste alla costituzione? I consiglieri che saranno indicati per andare in senato non percepiranno indennizzo per questa carica. Invece sulle spese vive di questo loro impegno? (Gabriele P.)
Le procedure legislative sono i procedimenti per l’approvazione delle leggi, che al momento sono di un solo tipo (lo stesso testo deve essere approvato nella stessa formulazione sia dalla camera sia dal senato). Si parla di procedure legislative alternative perché con la riforma (in particolare dell’articolo 70) il senato parteciperà alla funzione legislativa in diversi modi, a seconda del tipo di leggi da approvare. Non è ancora chiaro quante funzioni legislative alternative sono state introdotte dalla riforma e su questo c’è discussione tra gli esperti (secondo alcuni sette, secondo altri nove, secondo altri ancora dieci o undici). Questa riforma in effetti corregge in senso centralista la riforma costituzionale del 2001. I senatori non percepiranno indennizzo, ma riceveranno dei rimborsi spese per i costi sostenuti per il loro impegno.
Molti dettagli non sono spiegati, sarei curioso di sapere cosa prevede la soppressione delle province e come si prospetta la nuova gestione. (Simone Pardini)
Con l’attuale riforma del titolo V saranno abolite le province, le cui funzioni erano già state riformate dalla legge 56/2014 (legge Delrio). In particolare la riforma dell’articolo 114 prevede che le province non siano più menzionate nella costituzione. Infatti nel nuovo articolo è scritto: “La repubblica è costituita dai comuni, dalle città metropolitane, dalle regioni”. Le città metropolitane prendono di fatto il posto delle province, le cui funzioni sono state distribuite tra comuni, regioni e città metropolitane. Le giunte delle città metropolitane non saranno più elette dai cittadini. Il sindaco delle città metropolitane coincide con il sindaco del comune capoluogo. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da: 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti, 18 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione superiore a 800mila persone e inferiore o pari a tre milioni di abitanti, 14 consiglieri nelle città con popolazione inferiore a 800mila abitanti. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune che è capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni.
Dopo l’approvazione della riforma costituzionale da parte del parlamento, era necessario indire il referendum? (Vita Russo)
No, non era necessario. Il referendum costituzionale è previsto dall’articolo 138 della costituzione italiana. In questo caso è stato possibile indirlo perché la riforma è stata approvata in parlamento non con la maggioranza dei due terzi, ma con la maggioranza semplice. In questo caso è possibile indire un referendum entro tre mesi dall’approvazione da parte del parlamento delle leggi di revisione costituzionale, se e solo se ne fanno richiesta un quinto dei membri di una camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. Nel caso in cui la riforma fosse stata approvata con la maggioranza dei due terzi da tutte e due le camere il referendum non poteva essere convocato.
Vorrei sapere se la riforma costituzionale avrà delle conseguenze per i cittadini italiani residenti all’estero: per chi potranno votare in futuro? (Anna Gabai)
Non ci sono conseguenze dirette della riforma costituzionale per i cittadini italiani residenti all’estero. Anche gli italiani residenti all’estero, come quelli residenti in Italia, potranno eleggere solo i membri della camera dei deputati e non quelli del senato.
È prevista una riforma della legge elettorale Italicum? L’esito del referendum inciderà sulla modifica o meno della legge elettorale? (Monia)
L’esito del referendum non è direttamente legato alla riforma della legge elettorale Italicum. La legge elettorale è stata approvata nel maggio del 2015 ed è entrata in vigore nel luglio del 2016. Se vincesse il no al referendum costituzionale, di sicuro la legge elettorale andrebbe modificata perché al momento non si applica al senato ma solo alla camera. Se quindi la costituzione non fosse modificata, bisognerebbe intervenire per forza sulla legge elettorale. Il 29 settembre Matteo Renzi ha annunciato di essere disposto a rimettere in discussione la legge elettorale contestata anche all’interno del suo partito, il Partito democratico, che accusa la legge elettorale in combinazione con la riforma costituzionale (combinato disposto) di dare troppo peso al potere esecutivo.
Il ricorso al decreto legge verrebbe abolito o in qualche modo di fatto più regolamentato? È un punto specificato nella riforma o si tratta semplicemente di un’ipotesi di condotta che ci si aspetterà a buon senso a fronte un processo legislativo più snello? (Antonella Capalbi, Marinella Franconeri)
Per ridurre l’uso improprio dei decreti legge, nella riforma vengono introdotti i limiti alla decretazione d’urgenza già previsti dalla legge ordinaria (legge 23 agosto 1988, n. 400). Il ricorso alla decretazione d’urgenza è escluso in alcune materie (per esempio, la materia costituzionale ed elettorale e l’approvazione di bilanci e consuntivi). Viene sancito che i decreti legge devono contenere misure di immediata applicazione (senza rinvio quindi a provvedimenti attuativi), di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo del decreto. È poi preclusa l’introduzione nei disegni di legge di conversione dei decreti legge di disposizioni estranee all’oggetto o alle finalità del decreto.
La riforma prevede (articolo 72) che il governo possa indicare alla camera che uno specifico disegno di legge è “essenziale per l’attuazione del programma di governo”; in questi casi, il disegno di legge deve essere iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla valutazione definitiva della camera dei deputati entro settanta giorni dalla deliberazione; anche i termini per le proposte di modifica da parte del senato sono ridotti. Sono previsti alcuni limitati margini per la proroga dei termini fino a un massimo di novanta giorni nel caso di provvedimenti complessi. Questo istituto del “voto a data certa”, previsto da tempo in altri ordinamenti, viene introdotto nella costituzione al fine di assicurare che, per questioni particolarmente urgenti ai fini dell’attuazione del programma di governo, i tempi di esame parlamentare dei disegni di legge rilevanti siano prestabiliti e sufficientemente contenuti.
La procedura del voto a data certa è comunque esclusa per tutte le leggi da approvare con procedimento bicamerale: le leggi in materia elettorale, quelle di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, le leggi di concessione dell’amnistia e dell’indulto e la legge sul contenuto della legge di bilancio, sulle norme fondamentali e i criteri per l’equilibrio di bilancio. Diversamente da quanto previsto dalla versione iniziale del disegno di legge di riforma, quando viene richiesto il voto a data certa il parlamento non è tenuto a esprimere la propria valutazione sul testo indicato dal governo: il testo che viene votato entro il termine può essere un testo cui sono stati apportati emendamenti.
È possibile calcolare di quanto si accorcerebbero i tempi medi di approvazione delle leggi? Ed è possibile fare un confronto tra i tempi attuali, quelli previsti con l’approvazione della riforma e quelli degli altri paesi europei? (Giancarlo Contieri)
Non possiamo prevedere quanto si accorcerà l’iter di approvazione delle leggi se la riforma costituzionale dovesse essere approvata. Ma possiamo invece sapere quanto tempo ci vuole in media nel nostro paese allo stato attuale per approvare una legge. Un calcolo di questo genere è stato fatto dal sito Open Polis. Secondo il sito, in Italia l’iter legislativo può durare dai 6 ai 17 mesi. Una variabile chiave è chi propone la legge: come per la percentuale di successo, anche per i tempi di approvazione è evidente il maggior peso dell’iniziativa governativa rispetto a quella parlamentare. Nella XVII legislatura sono state approvate 243 leggi, che hanno richiesto in media 237 giorni l’una (circa 8 mesi). Ma per le proposte di deputati e senatori la durata dell’iter legislativo quasi raddoppia rispetto alle leggi d’iniziativa del governo: le 46 leggi di iniziativa parlamentare, infatti, hanno richiesto in media 504 giorni l’una (quasi un anno e mezzo).
Vorrei sapere cosa cambia nei poteri del presidente del consiglio. Si dice che potrà nominare il nostro presidente della repubblica, i membri della corte costituzionale ecc? (Vincenzo Di Bartolomeo)
I poteri del presidente del consiglio non cambieranno, secondo quanto previsto dalla riforma costituzionale Boschi. Il premier non potrà né nominare il presidente della repubblica né nominare i membri della corte costituzionale. Gli oppositori della riforma sostengono che il potere esecutivo sarà rafforzato dalla riforma Boschi per diversi motivi: l’esecutivo dovrà ricevere la fiducia della sola camera dei deputati, inoltre il combinato della riforma elettorale e della riforma elettorale (Italicum) rafforza il potere dell’esecutivo, perché chi vince le elezioni avrà un importante premio di maggioranza (per la legge Italicum) e controllerà la camera dei deputati. In questo senso con le nuove regole per l’elezione del presidente della repubblica, in teoria la maggioranza potrebbe controllare l’elezione del predente al settimo scrutinio in cui servirà la maggioranza dei tre quinti dei votanti. L’esecutivo avrà infine il potere di dettare i tempi di approvazione di alcune leggi che saranno giudicate essenziali per il programma di governo. Con la riforma, il governo potrà indicare alla camera che uno specifico disegno di legge è “essenziale per l’attuazione del programma di governo”; in questi casi, il disegno di legge dovrà essere iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla valutazione definitiva della camera dei deputati entro settanta giorni dalla deliberazione; anche i termini per le proposte di modifica da parte del senato saranno ridotti.
Cosa si intendesse specificatamente con “Il nuovo senato andrà a regime quando tutti i consigli regionali saranno stati rinnovati (nel 2022)”. Prima di allora cosa succederà se vincesse il sì? (Martina Randazzo)
Come spiegato da Open Polis, la riforma, in fase transitoria, prevede l’operatività del nuovo senato solo dalla prossima legislatura; le camere attuali resterebbero in carica fino alla scadenza naturale, nel febbraio 2018. Ma, nel caso si tenessero elezioni politiche anticipate, il primo rinnovo potrebbe svolgersi già l’anno prossimo, in Sicilia. In questo scenario, subito dopo dopo le regionali in Sicilia del 2017, l’assemblea regionale siciliana eleggerebbe i sette senatori (sei consiglieri regionali e un sindaco) che spettano all’isola. Nel 2018 si rinnoverebbero otto consigli tra regionali e provinciali: Lombardia, Lazio, Molise, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento, Valle d’Aosta. I consigli neoeletti eleggerebbero in tutto 34 senatori (quattordici in Lombardia, otto nel Lazio, due in Valle d’Aosta, Molise, Basilicata, Friuli Venezia Giulia e province autonome di Trento e Bolzano). Nel 2019 le cinque regioni che andranno al voto (Abruzzo, Piemonte, Calabria, Emilia Romagna, Sardegna) eleggeranno 21 senatori, dai sette del Piemonte ai due dell’Abruzzo. Nel 2020 la tornata elettorale coinvolgerà sette regioni: nove in Campania, due in Liguria, due nelle Marche, sei in Puglia, cinque in Toscana, due in Umbria e sette in Veneto, per un totale di 33 nuovi senatori.
Quali sono le differenze tra l’attuale riforma costituzionale Renzi-Boschi e quella proposta nel 2006 da Berlusconi? (Tiziana Iannello)
La differenza principale tra le due riforme riguarda i poteri del presidente del consiglio. Mentre nella riforma proposta nel 2006 (respinta dal referendum) il premier avrebbe avuto più poteri stabiliti dalla costituzione, in quella del 2016 i poteri del presidente del consiglio non cambieranno rispetto alla costituzione in vigore. Un’altra differenza è nell’elezione e nei poteri del presidente della repubblica. La riforma Berlusconi proponeva l’elezione del presidente della repubblica da parte di un’assemblea composta da deputati, senatori, presidenti delle regioni e da tre delegati per ciascun consiglio regionale. Con la riforma Boschi partecipano all’elezione del presidente della repubblica solo i deputati e i senatori. Nella riforma del 2006 i presidenti della repubblica perdevano il potere di nominare il presidente del consiglio e di sciogliere le camere, mentre nella riforma Renzi-Boschi non cambiano i poteri del presidente della repubblica. Anche per quanto riguarda il titolo V ci sono delle differenze. Con la riforma Berlusconi alle regioni venivano assegnate nuove competenze esclusive in campi come quelli della sanità e dell’organizzazione scolastica. Mentre questa riforma corregge in senso centralista la riforma federalista del 2001: lo stato centrale si riappropria di competenze come il coordinamento della finanza pubblica e la sicurezza del lavoro. Rispetto alla riforma del 2006, dove dei 15 giudici della corte costituzionale, quattro erano nominati dal presidente della repubblica, quattro dalla magistratura e sette dal senato, nella riforma Renzi-Boschi, tre verrebbero eletti dalla camera e due dal senato.
Come si può fare per votare se si è disabili? (Ornella Sorrusca)
Sono diverse le soluzioni di voto per gli elettori disabili. La prima opzione è quella del voto assistito; in tal caso l’elettore disabile può far entrare un accompagnatore dentro alla cabina elettorale per farsi aiutare. Per avvalersi del voto assistito, sarà necessario presentare la tessera elettorale con il codice di diritto di voto assistito (Adv), che viene rilasciata dal comune in cui si vota. È anche possibile usufruire del voto domiciliare, per coloro che hanno difficoltà nel raggiungere la sezione elettorale. Nel caso in cui la persona si trovi in ospedale o in altre strutture di ricovero, anche fuori sede, sarà possibile fare richiesta per il voto a distanza, inviando un’apposita domanda al sindaco del comune delle liste elettorali in cui è iscritto. Tale domanda può arrivare al massimo fino a tre giorni prima del giorno del voto. Quando il seggio non è accessibile, l’elettore può fare richiesta per votare in una sezione senza barriere architettoniche.
Come mai le schede che arrivano ai votanti all’estero non sono timbrate? (Francesca Verdecchia)
Lo prevede una legge del 2001, pensata per ridurre la possibilità di brogli elettorali. La legge prevede che “il vicepresidente del seggio estrae […] dall’urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l’espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell’apposito spazio”. In questo modo è come se il votante esprimesse il suo voto all’interno del seggio.
A prescindere dalla riforma, attualmente i sindaci possono essere anche parlamentari e lo sono stati in passato? (Leonardo Giani)
La legge del 13 agosto 2011 stabilisce nell’articolo 13 che: “La carica di parlamentare è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva. Tale incompatibilità si applica a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Anche la camera dei deputati ha recepito la sentenza della corte costituzionale con la decisione della Giunta delle elezioni adottata nella seduta del 14 dicembre 2011 che ha accertato l’incompatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20mila abitanti ricoperte da sei deputati. Tuttavia ci sono stati casi di sindaci eletti che erano già parlamentari e viceversa.
Come vengono calcolate le schede bianche nel voto del 4 dicembre? (Letizia Mancini)
Le schede bianche sono a tutti gli effetti schede valide, quindi influiranno sull’affluenza, ma non sul risultato del voto.
In che modo la riforma costituzionale avrà effetti sulla parità di genere in parlamento? (Lorenzo Carta)
La riforma modifica l’articolo 55 della costituzione e inserisce degli elementi che raccomandano misure paritarie negli organi di rappresentanza politica. “Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza”, è scritto nell’articolo 55. Nell’articolo 122 si specifica, inoltre, che sarà la legislazione statale a definire i principi fondamentali per garantire, anche a livello regionale, l’equilibrio di rappresentanza di genere.
Che cos’è il Cnel?
Il Consiglio nazionale per l’economia e il lavoro (Cnel), nato nel 1957, è attualmente composto da 64 consiglieri, di cui dieci esperti della cultura economica, sociale e giuridica; 48 rappresentanti delle categorie produttive e sei in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato.
Da cosa sarebbe costituito il risparmio prodotto dall’abolizione del Cnel? Che fine farebbero i dipendenti? (Matilde)
Secondo la ministra Maria Elena Boschi, che ha proposto la riforma costituzionale, la soppressione del Cnel porterebbe a un risparmio annuo di circa 20 milioni di euro. Tuttavia alcuni giornali hanno contestato la stima fatta dalla ministra. Nel 2011 il bilancio dell’ente era di circa 19 milioni di euro, nel 2015 (con i consiglieri ridotti a 64) il consuntivo è stato di 8,7 milioni di euro. Dal 1 gennaio 2015, inoltre, come deciso dalla legge di stabilità, sono state cancellate tutte le indennità, i rimborsi spese e i soldi per le diverse attività dell’ente. Il risparmio quindi rischia di non essere così sostanzioso, e alcune spese rischiano di rimanere anche in caso di vittoria del sì. La manutenzione della sede del Cnel, villa Lubin, costa 3 milioni di euro e anche se la riforma fosse approvata questa spesa dovrebbe continuare a essere pagata. Mentre i dipendenti (che costano tra i 4 e 5 milioni di euro l’anno) non saranno licenziati, ma passeranno alla corte dei conti, continuando a essere pagati dallo stato.
Tra le file dei sostenitori del no si sente spesso dire: “Un parlamento eletto con una legge dichiarata incostituzionale non può modificare la costituzione”. Mi chiedevo quanto incide questo sulla riforma? (Matilde)
La sentenza della corte costituzione numero uno del 2014 afferma che l’attuale parlamento, pur essendo stato scelto con la legge elettorale Calderoli (chiamata comunemente Porcellum), è legittimato a svolgere l’attività legislativa, anche se la legge è stata definita incostituzionale dalla stessa sentenza. La corte ha chiarito che la norma non influisce sugli esiti delle elezioni che si sono svolte con quella legge elettorale né sull’attività legislativa compiuta dal parlamento eletto con quella legge.
Con questo nuovo assetto costituzionale, chi può fare da contrappeso all’azione della maggioranza? (Chiara Lutteri)
La riforma non incide sul principio fondamentale dello stato di diritto: la divisione dei poteri (il potere legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario). Il presidente della repubblica ha un ruolo di garanzia nel nostro ordinamento, scioglie le camere, nomina il presidente del consiglio e i ministri, ha il potere di promulgare le leggi, oppure di bloccarle e rimandarle al parlamento con un messaggio motivato, chiedendo una nuova deliberazione.
In merito al referendum del prossimo 4 dicembre sono a chiedere perché si chieda a comuni cittadini in merito a una materia tecnica per cui è necessaria una preparazione in materia che i più non hanno (semplicemente perché lavorano/studiano in altri ambiti)? (Giovanni Di Nardo)
Il referendum costituzionale è uno strumento previsto dalla costituzione italiana, come forma di tutela della carta dei diritti fondamentali. È previsto dall’articolo 138 della costituzione, quando una riforma costituzionale non è stata approvata con la maggioranza dei due terzi, ma con una maggioranza semplice, e nel caso ne facciano richiesta un quinto dei membri di una camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali, entro almeno tre mesi dall’approvazione definitiva della riforma da parte del parlamento. L’idea dei costituenti fu quella di inserire delle forme di controllo, anche da parte dei cittadini, sulle leggi che modificano le regole fondamentali dello stato.
Se dovesse vincere il sì, quando entrerebbe in vigore la nuova costituzione? Sono previsti passaggi ulteriori per la ratifica? (Paola)
L’articolo 41 della legge costituzionale prevede che la riforma entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale. Le parti fondamentali della riforma (come la fine del bicameralismo paritario) entreranno in vigore dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.
Cosa succede con i 650 dipendenti (tra l’altro molto ben retribuiti) del senato se la riforma sarà approvata? (Elisabeth Frenner)
I dipendenti del senato rimangano in parte al loro posto, perché il senato non viene abolito, ma solo riformato. L’articolo 40 (comma 3) della riforma prevede che, entro la legislatura in corso alla data dell’entrata in vigore della nuova costituzione, la camera dei deputati e il senato della repubblica provvedano, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all’integrazione delle due amministrazioni, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. Sarà istituito il ruolo unico dei dipendenti del parlamento, formato dal personale di ruolo delle due camere, che adotterà uno statuto unico.
Nel vostro articolo ricordate che la legge “è stata approvata tre volte da camera e senato (due volte con lo stesso testo)”. Volevo sapere quando sono avvenute le tre approvazioni e quali forze politiche erano a favore o contrarie. (Alessio Vignolini)
Il 15 aprile 2014 il senato ha avviato l’esame del disegno di legge di riforma che è stato approvato, con modificazioni, nella seduta dell’8 agosto 2014. Il testo è stato quindi trasmesso alla camera che lo ha approvato, con modificazioni, il 10 marzo 2015. Il testo, nuovamente emendato dal senato, è stato approvato dal senato in prima deliberazione, il 13 ottobre 2015, e dalla camera nella seduta dell’11 gennaio 2016 e in seconda deliberazione (trascorsi tre mesi come prescritto dall’articolo 138 della costituzione) dal senato nella seduta del 20 gennaio 2016 e dalla camera, nella seduta del 12 aprile 2016. La riforma è stata votata sei volte; e quindi gli schieramenti che l’hanno sostenuta sono cambiati in corso d’opera, e hanno avuto anche delle divisioni interni. In questa scheda di Formiche è possibile vedere quali gruppi parlamentari hanno appoggiato o respinto la legge.
Il referendum spiegato in lingua dei segni
Il video preparato dall’Ente nazionale sordi per spiegare la riforma costituzionale in lingua dei segni italiana.
Il video dell’Ente nazionale sordi
Aggiornato il 1 dicembre 2016.
Sul referendum costituzionale, Internazionale ha già pubblicato questi articoli:
Cosa prevede la riforma costituzionale
Il referendum costituzionale e la sfida di Matteo Renzi (video)
Non basta la riforma costituzionale per cambiare i partiti italiani, Gerhard Mumelter
I due errori di Matteo Renzi sul referendum costituzionale, Eric Jozsef