Il 27 novembre la camera ha approvato il ddl 840/2018, il cosiddetto decreto sicurezza e immigrazione nella versione in cui era stato modificato e approvato dal senato il 7 novembre con 396 voti a favore. Sul testo il governo aveva messo la fiducia. In aula e in commissione non è stato discusso nessuno dei più di seicento emendamenti presentati dall’opposizione, e i pochi emendamenti presentati dal Movimento 5 stelle sono stati ritirati. Hanno votato a favore i deputati di Lega e Movimento 5 stelle, Forza Italia e Fratelli d’Italia, mentre hanno votato contro Partito democratico, Liberi e uguali e alcuni deputati cinquestelle. Il 26 novembre il governo ha deciso di mettere la fiducia sulla norma per velocizzarne l’iter parlamentare e approvarla entro il 3 dicembre. Ecco cosa cambia e quali sono le criticità della riforma che modifica diverse norme su asilo, immigrazione, cittadinanza e sicurezza.
Abolizione della protezione umanitaria. Il primo articolo del decreto contiene nuove disposizioni in materia della concessione dell’asilo e prevede di fatto l’abrogazione della protezione per motivi umanitari, che era prevista dal Testo unico sull’immigrazione. Prima della conversione in legge del decreto la questura concedeva un permesso di soggiorno ai cittadini stranieri che presentavano “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”, oppure alle persone che fuggivano da emergenze come conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in paesi non appartenenti all’Unione europea.
La protezione umanitaria era riconosciuta anche a cittadini stranieri che non è possibile espellere, perché sarebbero andati incontro a persecuzione nel loro paese (articolo 19 della legge sull’immigrazione), o in caso fossero vittime di sfruttamento lavorativo o di tratta. In questi casi il permesso aveva caratteristiche differenti. La durata era variabile da sei mesi a due anni ed era rinnovabile. Questa tutela è stata introdotta in Italia nel 1998.
Nel 2017 in Italia sono state presentate 130mila domande di protezione internazionale: il 52 per cento delle richieste è stato respinto, nel 25 per cento dei casi è stata concessa la protezione umanitaria, all’8 per cento delle persone è stato riconosciuto lo status di rifugiato, un altro 8 per cento ha ottenuto la protezione sussidiaria, il restante 7 per cento ha ottenuto altri tipi di protezione. Come sottolinea il ricercatore Matteo Villa dell’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi), dal gennaio del 2018 le richieste di asilo in Italia stanno diminuendo.
Con l’entrata in vigore del decreto, questo permesso di soggiorno non potrà più essere concesso, neppure dai tribunali in seguito a un ricorso per un diniego (il decreto non è retroattivo e quindi non si applica a chi ha presentato la domanda di asilo prima del 5 ottobre, giorno in cui è entrato in vigore). Al posto della protezione umanitaria sarà introdotto, invece, un permesso di soggiorno per alcuni “casi speciali”, cioè per alcune categorie di persone: vittime di violenza domestica o grave sfruttamento lavorativo, per chi ha bisogno di cure mediche perché si trova in uno stato di salute gravemente compromesso o per chi proviene da un paese che si trova in una situazione di “contingente ed eccezionale calamità”. È previsto infine un permesso di soggiorno per chi si sarà distinto per “atti di particolare valore civile”. Questo tipo di permesso ha durata di due anni e non può essere rinnovato.
“A seguito dell’eliminazione della protezione umanitaria, quindi, restano escluse tutte quelle ipotesi in cui, in caso di rimpatrio, il richiedente rischi trattamenti disumani e degradanti o semplicemente gli sia impedito l’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla costituzione italiana e dei diritti garantiti a livello internazionale”, spiega il Consiglio italiano per i rifugiati (Cir). “Un’eventuale assenza di tutela per questi casi comporterebbe ipotesi di incostituzionalità, nonché di violazione dei trattati internazionali”, sottolinea il Cir che ricorda: “Tra gli stati europei ventiquattro paesi su trentadue prevedono forme di protezione assimilabili alla nostra protezione umanitaria. Per quanto concerne i soli stati membri quelli che riconoscono una forma di protezione nazionale per motivi umanitari sono 20 su 28”.
Estensione del trattenimento nei Cpr. Gli stranieri che sono trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), ex Cie, in attesa di essere rimpatriati, con il nuovo decreto potranno essere trattenuti fino a un massimo di 180 giorni (precedentemente potevano essere trattenuti per un massimo di 90 giorni). Anche i richiedenti asilo potranno essere detenuti nei Cpr in attesa di essere identificati.
Trattenimento negli hotspot e ai valichi di frontiera. L’articolo 3 del decreto prevede che i richiedenti asilo possano essere trattenuti per un periodo di al massimo trenta giorni nei cosiddetti hotspot e nelle strutture di prima accoglienza (Cas e Cara) per accertarne l’identità e la cittadinanza. Se nei trenta giorni l’identità non è accertata, anche i richiedenti asilo potranno essere trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) per 180 giorni. Quindi il richiedente asilo potrà essere trattenuto per 210 giorni solo per verificare e determinare la sua identità, senza che abbia commesso alcun reato. “Queste misure si applicheranno anche ai minori che fanno parte di un nucleo familiare”, fa notare il Consiglio italiano per i rifugiati. Su questo punto ha espresso le sue preoccupazioni la garante per i diritti dell’infanzia Filomena Albano. L’articolo 4 del decreto, infine, prevede che gli irregolari possano essere trattenuti negli uffici di frontiera, qualora non ci sia disponibilità di posti nei Cpr, con l’autorizzazione del giudice di pace, su richiesta del questore, in attesa di essere rimpatriati con procedure di accompagnamento alla frontiera.
Il ddl prevede inoltre che se ce n’è necessità il giudice di pace possa autorizzare la permanenza “in locali idonei” presso l’ufficio di frontiera fino all’esecuzione del rimpatrio, ma “non oltre le 48 ore”. Il Cir sottolinea che in questo caso il ddl non fa riferimento alle “modalità di trattenimento né sulle garanzie”. Il garante nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale ha espresso “forte preoccupazione per la previsione di tali nuovi luoghi di trattenimento sotto il profilo della loro inadeguatezza strutturale o della loro completa indeterminatezza con conseguente, oggettiva impossibilità del garante nazionale si esercitare il proprio potere e dovere di accesso, visita e controllo”.
Più fondi per i rimpatri. All’articolo 6 è previsto lo stanziamento di più fondi per i rimpatri: 500mila euro nel 2018, un milione e mezzo di euro nel 2019 e un altro milione e mezzo nel 2020.
Revoca o diniego della protezione internazionale. Il decreto estende la lista dei reati che comportano la revoca dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Questo avviene quando il rifugiato è condannato in via definitiva per alcuni reati come: minaccia o violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi e gravissime, pratiche di mutilazione dei genitali femminili, furto aggravato, furto in abitazione e furto con strappo. La domanda potrà inoltre essere sospesa quando il richiedente abbia in corso un procedimento penale per uno dei reati che in caso di condanna definitiva comporterebbe il diniego dell’asilo. Inoltre, se il rifugiato tornerà nel paese d’origine, anche temporaneamente, perderà la protezione internazionale e quella sussidiaria.
Procedimento accelerato davanti alla commissione territoriale. Nell’articolo 10 il ddl introduce un procedimento immediato davanti alla commissione territoriale, l’autorità amministrativa che si occupa di valutare le domande di asilo. Coloro che sono sottoposti a procedimento penale per alcuni tipi di reato, oppure sono stati condannati anche in maniera non definitiva, sono sottoposti a una procedura immediata davanti alla commissione territoriale, il ricorso eventuale non ha efficacia sospensiva e quindi la persona può essere immediatamente espulsa.
La lista dei paesi sicuri. Con un emendamento presentato al senato è stato aggiunto al ddl l’articolo 7 bis che prevede l’istituzione dell’elenco dei paesi di origine sicuri e la procedura per la domanda di protezione internazionale manifestatamente infondata. Con le modifiche introdotte si stabilisce che il ministero degli esteri – insieme al ministero dell’interno e della giustizia – rediga una lista di paesi di origine sicuri sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto d’asilo e da agenzie europee e internazionali (Easo, Unhcr, Consiglio d’Europa). Il richiedente asilo che proviene da uno dei paesi della lista dovrà dimostrare di avere gravi motivi che giustifichino la sua richiesta di asilo e la sua domanda di asilo sarà esaminata con una modalità accelerata.
Il Cir sottolinea che quindi si avrà “un’inversione dell’onere della prova, in contrasto con il principio generale che prevede un onere ripartito tra lo stato e il richiedente asilo”. Se il richiedente asilo proviene da uno degli stati nell’elenco, la sua domanda di asilo sarà esaminata in via prioritaria e i termini saranno raddoppiati rispetto a quelli previsti (quattordici giorni per la trasmissione alla commissione e quattro giorni per la decisione). Inoltre si introducono nuove ipotesi per qualificare una domanda di asilo come “manifestatamente infondata” nel caso di: cittadini provenienti da paesi di origine considerati sicuri, persone che hanno reso dichiarazioni incoerenti, persone che hanno reso informazioni false o documenti falsi, persone che hanno rifiutato di sottoporsi ai rilievi dattiloscopici, persone che si trovano in una situazione di avvenuta espulsione amministrativa, persone che costituiscono un pericolo per l’ordine e la sicurezza, stranieri entrati nel territorio italiano in maniera irregolare che non hanno subito presentato domanda di asilo. Oltre alla lista dei paesi di origine sicuri, nell’articolo 10 del decreto si parla del principio del “volo interno”, e cioè “se un cittadino straniero può essere rimpatriato in alcune aree del paese di origine dove non si rilevano rischi di persecuzione, la domanda di protezione internazionale è rigettata”.
Questo concetto introduce “una forte discrezionalità nell’esame delle domande di asilo” e “limita fortemente le possibilità di protezione per i richiedenti asilo”, afferma il Cir, che ha redatto una scheda per spiegare tutte le modifiche al decreto.
Restrizione del sistema di accoglienza. Il Sistema per l’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati (Sprar), il sistema di accoglienza ordinario che è gestito dai comuni italiani, sarà limitato solo a chi è già titolare di protezione internazionale o ai minori stranieri non accompagnati. Sarà quindi ridimensionato e cambierà nome. Gli altri richiedenti asilo saranno accolti dai Centri straordinari (Cas) e dai Cara.
Esclusione dal registro anagrafico dei richiedenti asilo. L’articolo 13 del decreto prevede che i richiedenti asilo non si possano iscrivere all’anagrafe e non possano quindi accedere alla residenza.
Revoca della cittadinanza. Il ddl introduce la possibilità di revocare la cittadinanza a chi l’ha acquisita (straniero che ha acquisito la cittadinanza dopo dieci anni di residenza in Italia, apolide che ha acquisito la cittadinanza dopo cinque anni di residenza in Italia, figlio di stranieri nato in Italia che ha acquisito la cittadinanza dopo i 18 anni, coniuge di cittadino italiano, straniero maggiorenne adottato da italiano) nel caso abbia commesso alcuni reati connessi al terrorismo. La revoca è possibile entro tre anni dalla condanna definitiva per reati legati al terrorismo, per decreto del presidente della repubblica su proposta del ministro dell’interno. Per il Cir questa norma crea “due categorie di cittadini: quelli per nascita a cui non può essere revocata, e quelli che l’hanno acquisita a cui può essere revocata in maniera unilaterale”. Per questo articolo è stato ipotizzato un profilo di incostituzionalità secondo l’articolo 3 della costituzione. Molti analisti hanno sottolineato che questa norma può favorire la creazione di apolidi in contrasto con il divieto di nuova apolidia previsto dall’articolo 8 della Convenzione sulla riduzione dell’apolidia adottata il 30 agosto del 1961 a cui l’Italia ha aderito nel 2015. È inoltre prolungata da 24 mesi a 48 mesi il termine per la conclusione dei procedimenti di concessione della cittadinanza.
Iscriviti alla newsletter settimanale di Internazionale. Ogni venerdì riceverai una selezione dei migliori articoli usciti sul sito.
Leggi anche:
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Abbonati per ricevere Internazionale
ogni settimana a casa tua.