La camera esamina oggi il testo per introdurre in Italia il reato di tortura. Il senato ha già approvato il disegno di legge “Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano”, in prima lettura il 5 marzo 2014.
Le tappe
Il disegno è stato presentato il 19 giugno 2013. Il primo firmatario è stato Luigi Manconi, senatore del Partito democratico. L’esame alla commissione giustizia della camera è cominciato il 6 maggio 2014 e si è concluso il 19 marzo 2015. Il 23 marzo 2015 si è tenuta la discussione generale alla camera con il voto degli emendamenti.
Il testo che ora viene esaminato è diverso da quello approvato dal senato nel 2014. Una volta approvato dalla camera, dovrà tornare al senato per l’approvazione definitiva.
La convenzione Onu
L’Italia ha ratificato la convenzione dell’Onu contro la tortura ma non ha ancora introdotto nell’ordinamento il reato. Il tema della tortura è tornato ad essere d’attualità dopo che la corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per le torture avvenute alla scuola Diaz a Genova presa d’assalto dalle forze dell’ordine durante il G8 del 2001.
Il tema della tortura è tornato d’attualità dopo che la corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per le torture alla scuola Diaz
Cosa prevede
Il testo è composto di sette articoli e prevede:
- Reato comune. La tortura è considerata un reato comune, punibile con la reclusione da 4 a 10 anni. Il delitto si realizza quando un soggetto “con violenza o minaccia, o in violazione degli obblighi di protezione, cura o assistenza, volutamente procura ad una persona a lui affidata, o sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche, a causa dell’appartenenza etnica della vittima, del suo orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose per ottenere informazioni o dichiarazioni o per infliggere una punizione o per vincere una resistenza”.
- Aggravante. È prevista un’aggravante se il reato viene messo in atto da “pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio con abuso dei suoi poteri o in violazione dei doveri che derivano dalla funzione o dal servizio”. In questo caso la pena va da un minimo di 5 a un massimo di 12 anni. La pena è aumentata di un terzo nel caso in cui la tortura provochi lesioni personali alla vittima. E se a causa della tortura la vittima dovesse morire, anche come conseguenza non voluta dal torturatore, sale a 30 anni. L’aggravante con possibilità di ergastolo è prevista quando si è volontariamente provocato la morte della persona.
- Istigazione. Si introduce anche il reato di istigazione a commettere tortura, commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La pena della reclusione da sei mesi a 3 anni si applica a prescindere dalla effettiva commissione del reato di tortura, per la sola condotta di istigazione.
- Dichiarazioni. Le dichiarazioni ottenute attraverso il delitto di tortura non sono utilizzabili in un processo penale.
- Prescrizione. Il disegno di legge interviene sul codice penale in modo da raddoppiare i termini di prescrizione per il delitto di tortura.
- Divieto di espulsione. Il disegno di legge coordina con l’introduzione del reato di tortura l’art. 19 del testo unico sull’immigrazione vietando le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni ogni qualvolta sussistano fondati motivi di ritenere che, nei paesi di provenienza degli stranieri, essi possano essere sottoposti a tortura. La norma precisa che tale valutazione tiene conto anche della presenza in tali paesi di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.
Il reato di tortura origina dall’abuso di potere. Si ha quando qualcuno commette atti illegali ai danni di chi si trovi in sua custodia.
Le critiche
Il testo ha ricevuto delle critiche:
- Come hanno notato alcuni critici, tra cui lo stesso Luigi Manconi, il punto principale del disegno di legge presentato al senato era la previsione di un reato “proprio”, imputabile a pubblici ufficiali e titolari di pubblico servizio. “Il reato di tortura origina dall’abuso di potere”, ha detto Manconi in un’intervista. “Si ha quando qualcuno, eccedendo i limiti del potere legalmente detenuto, commette atti illegali ai danni di chi si trovi in sua custodia. Nel testo approvato il reato è diventato ‘comune’, allargato a tutti i cittadini”.
- Anche secondo Amnesty international il testo presenta delle incongruenze rispetto a quanto previsto dalla Convenzione Onu perché fa restare il reato di tortura un “reato comune”.
- Uno dei passaggi criticati è stata la cancellazione di un passaggio dell’articolo 5 che prevedeva l’istituzione di un fondo per le vittime di tortura.
- Sotto accusa anche il fatto che le forze dell’ordine hanno pene ridotte se confrontate con quelle di altri paesi europei.
Come funziona negli altri paesi
La situazione è diversa nei vari stati membri dell’Unione europea:
- In Francia il reato di tortura o atti di barbarie è disciplinato dal codice penale. La pena “minima” è fino a 15 anni senza possibilità di godere dei benefici come la sospensione o il frazionamento.
- Nel Regno Unito il Criminal Justice Act del 1988 prevede la detenzione a vita.
- In Spagna il codice penale varia le pene in base all’autore del reato. In via generale la pena va da sei mesi a due anni. Se a commettere il reato è un funzionario pubblico la detenzione va da 2 a 6 anni per fatti gravi, e da uno a 3 per fatti meno gravi.
- In Germania la legge vieta l’uso della tortura ma non esiste una norma specifica del codice penale. Esistono norme che la regolano comunque. In particolare i maltrattamenti fisici e psichici in generale sono puniti con la reclusione fino a 3 anni (elevata a 5 per fatti gravi), che passa da 1 a 10 se compiuti da un pubblico ufficiale.
L’approvazione del provvedimento è stata richiesta da una convenzione internazionale dell’Onu già sottoscritta dall’Italia. Il reato di tortura è previsto da una serie di trattati e dichiariazioni internazionali:
- La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948.
- La Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra del 1949.
- La Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950.
- La Convenzione contro la tortura ed altri trattamenti e pene crudeli, inumane e degradanti dell’Onu del 1984.
- Lo statuto di Roma della Corte penale internazionale del 1998.
- La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000.
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