In tutto il mondo una delle prime cause di morte delle donne tra i 16 e i 44 anni è l’omicidio compiuto spesso da persone conosciute, in particolare mariti, compagni, partner o ex partner. E l’Italia non fa eccezione: l’omicidio è la più grave di una serie di violenze che molte donne subiscono durante la loro esistenza. Secondo l’Istat, nel paese una donna su tre ha subìto qualche forma di violenza nel corso della sua vita, specialmente in famiglia. Questo vuol dire che in Italia poco meno di sette milioni di donne tra i sedici e i settant’anni hanno subìto violenza fisica (20,2 per cento) o sessuale (21 per cento); dalle forme meno gravi come lo strattonamento o la molestia a quelle più gravi come il tentativo di strangolamento o lo stupro (5,4 per cento).

Gli autori delle violenze più gravi sono prevalentemente i partner o gli ex partner (62,7 per cento). Gli sconosciuti invece nella maggior parte dei casi commettono molestie sessuali (76,8 per cento). La violenza di genere è un fenomeno strutturale e diffuso, ma ancora in gran parte sommerso. Sempre secondo l’Istat, solo il 12 per cento delle violenze è denunciato. Anche per questo dal 2017 in Italia è stata istituita una commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio che ha l’obiettivo di studiare quali sono i meccanismi che legittimano e alimentano la violenza sulle donne e di elaborare strategie e politiche per contrastarla. Ancora è difficile, infatti, anche solo raccogliere dati e statistiche sui femminicidi e su tutti i tipi di violenze di genere.

Pochi dati
“Le fonti attualmente esistenti sono fonti plurime, frammentarie, carenti e perfino non definite univocamente. Le fonti di tipo amministrativo, in ambito sanitario, giuridico, sociale, non sono ancora adeguate”, ha spiegato la direttrice dell’Istat Linda Laura Sabbadini, parlando nel 2019 davanti alla commissione parlamentare sui femminicidi.

Dalla relazione finale della commissione parlamentare del 2017 emergono alcune tendenze. La violenza contro le donne tra il 2006 e il 2014 è diminuita: in cinque anni l’incidenza della violenza è passata dal 17,1 per cento all’11,9 per cento nel caso di ex partner, dal 5,3 per cento al 2,4 per cento nel caso di partner attuale e dal 26,5 per cento al 22 per cento di sconosciuti. In realtà sono in calo le forme meno gravi della violenza.

Ma accanto a questo andamento positivo ne emergono altri due negativi: la diminuzione generale degli episodi violenti non arriva a intaccare la violenza nelle sue forme più gravi (stupri, tentati stupri e femminicidi) e, inoltre, aumenta la gravità delle violenze subite. Infatti risulta che le aggressioni che hanno causato ferite aumentano addirittura dal 26,3 per cento al 40,2 per cento (se commesse da partner). Il numero di donne che hanno temuto per la propria vita raddoppia, passando dal 18,8 per cento del 2006 al 34,5 per cento del 2014.

Anche le violenze commesse da sconosciuti o da persone con cui non si è legate da relazioni affettive sono più gravi. In sostanza, sebbene la violenza nel complesso sia diminuita, non solo non se ne intaccano le forme più gravi, ma la sua intensità aumenta. C’è in generale una maggiore consapevolezza delle donne, che ne parlano più spesso con qualcuno e si rivolgono di più ai centri antiviolenza, agli sportelli o ai servizi contro la violenza sulle donne (dal 2,4 per cento al 4,9 per cento). Inoltre, nonostante si continui a denunciare poco, lo si fa più che nel passato (dall’11,8 per cento rilevato dai dati del 2017 contro il 6,7 per cento del 2006).

“Emerge una maggiore consapevolezza delle donne nei confronti del fenomeno. Il fatto che diminuisca la violenza meno grave, soprattutto tra le giovani, può voler dire che le donne riescono a interrompere la relazione prima che si avvii l’escalation”, ha spiegato Sabbadini. “Però, maggiore consapevolezza e ricerca di autonomia e libertà femminile possono aver scatenato una reazione maschile più aggressiva da parte di quegli uomini con un comportamento ispirato a desiderio di dominio e di possesso”, sottolinea l’esperta. In molti uomini intervistati dall’Istat resiste una cultura radicata della violenza: “L’8,7 per cento dei giovani maschi ritiene accettabile rinchiudere la donna in casa o controllarla nelle sue uscite e telefonate, il 9,2 per cento ritiene che in alcune circostanze sia accettabile qualsiasi imposizione di coinvolgimento in rapporti sessuali senza consenso, dentro e fuori la coppia”.

Senza definizione univoca
Il tasso di femminicidi in Italia oscilla intorno allo 0,5 per centomila donne, pari a meno della metà di quello medio di Europa e Nordamerica. Gli Stati Uniti presentano un valore quadruplo di quello italiano, insieme a paesi come Lettonia, Estonia, Lituania. Il Canada, la Finlandia e la Germania registrano un valore doppio, la Grecia, la Spagna e il Portogallo invece hanno un valore simile a quello italiano.

Poiché la legislazione italiana ancora non contempla una definizione univoca di femminicidio, inteso come omicidio nel quale una donna viene uccisa in quanto tale, il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato nel luglio 2015, ha previsto la realizzazione di un sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati, che tuttavia stenta ancora a essere realizzato.

Infatti il numero di femminicidi accertati cambia a seconda dei criteri di classificazione seguiti e dagli enti che li rilevano (polizia, carabinieri, autorità sanitarie, ong), in particolare i dati forniti dalle forze dell’ordine si riferiscono in generale a tutti gli omicidi con vittime di sesso femminile e non solo a quelli in cui il movente del reato è costituito dal genere della persona uccisa. In ogni caso, i dati statistici mostrano una certa stabilità. Gli omicidi di donne sono più di un quarto degli omicidi complessivi.

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La distribuzione territoriale è sostanzialmente omogenea, con percentuali più alte, in termini assoluti, in regioni come la Lombardia, l’Emilia-Romagna e la Campania. Mentre in termini relativi (cioè in rapporto alla popolazione femminile residente) si registrano numeri più alti in Umbria, in Calabria e in Campania.

Le leggi contro la violenza
Il codice penale italiano è del 1930 (scritto da Alfredo Rocco, ministro della giustizia nel governo Mussolini) e riflette una concezione autoritaria del rapporto tra lo stato e i cittadini e un’impostazione basata sulla subalternità delle donne rispetto agli uomini. Nel corso del tempo si è cercato di adeguare il codice penale grazie a lunghe battaglie e rivendicazioni, con norme che tenessero conto delle sentenze della corte costituzionale e con leggi che rispondessero di più ai cambiamenti e alle rivendicazioni sociali e infine che adeguassero il codice agli obblighi internazionali come l’adesione alla convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, approvata dal Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011. In particolare, in Italia c’è stata molta produzione legislativa su questo tema tra il 2009 e il 2015.

I primi interventi di correzione al codice Rocco in tema di violenza di genere sono stati fatti dalla corte costituzionale con le sentenze numero 126 del 19 dicembre 1968 e numero 147 del 3 dicembre 1969. La corte dichiarava illegittimi gli articoli 559 e 560 del codice penale in tema di adulterio e concubinato, affermando che questi articoli recavano “l’impronta di un’epoca nella quale la donna non godeva della stessa posizione sociale dell’uomo e vedeva riflessa la sua situazione di netta inferiorità nella disciplina dei diritti e doveri coniugali”.

Il codice infatti prevedeva che l’adulterio fosse sanzionabile solo se compiuto dalla moglie, mentre il marito poteva incorrere in sanzione solo se avesse accolto la “concubina” nella casa familiare oppure l’avesse collocata in un altro luogo noto. Con una legge del 1981 sono state finalmente abrogate le norme sul “matrimonio riparatore” e sul “delitto d’onore”.

Il “matrimonio riparatore” estingueva i reati sessuali compiuti contro una donna e il “delitto d’onore” (articolo 587 del codice penale) prevedeva un’attenuazione della pena per gli omicidi di donne compiuti da fratelli, padri o mariti, se la motivazione addotta fosse la scoperta della “illegittima relazione carnale ” o lo “stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia”. In tal caso, la sanzione poteva andare da tre a sette anni di carcere a fronte di una pena da ventiquattro a trent’anni nelle ipotesi comuni di uxoricidio.

In particolare nel 2013 è stata approvata quella che i mezzi d’informazione chiamano “legge sul femminicidio”, la numero 119 del 15 ottobre 2013, in attuazione della convenzione di Istanbul. Con questa legge è stato modificato il quadro normativo, con interventi sulle singole fattispecie di reato, con l’introduzione di nuove aggravanti e con la previsione di nuove misure coercitive per l’aggressore. Infine sono state concepite alcune norme per l’assistenza e la protezione delle vittime della violenza di genere.

Innanzitutto, prendendo atto del fatto che sono numerosissime le donne a denunciare lo stalking commesso da uomini, la legge prevede un’apposita aggravante per questo reato nel caso in cui la vittima sia una donna in stato di gravidanza, oppure se l’aggressore è il coniuge (anche separato o divorziato), cioè qualcuno con cui la donna è stata legata da relazione affettiva, anche senza convivenza.

La legge prevede inoltre la possibilità per la polizia di disporre, con l’autorizzazione del magistrato, l’allontanamento da casa dell’aggressore con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, qualora sussistano timori di reiterazione del reato e di pericolo per le persone offese. Nel 2019 il parlamento è intervenuto nuovamente sul tema, adottando altre misure per contrastare la violenza di genere con la cosiddetta legge sul codice rosso. La norma ha introdotto una particolare procedura d’urgenza per tutti i delitti di violenza domestica, di stalking e, più in generale, di abusi e maltrattamenti familiari.

Senza servizi
Il 13 gennaio 2020 il gruppo di esperti del Consiglio d’Europa per la lotta contro la violenza nei confronti delle donne (Grevio) ha pubblicato il primo rapporto di valutazione sull’attuazione della convenzione di Istanbul in Italia. Nello studio il gruppo esorta le autorità italiane ad adottare misure più efficaci per proteggere le donne dalla violenza, pur accogliendo con favore l’adozione di nuove leggi innovative da parte del paese in particolare in materia di stalking, congedi speciali retribuiti per le lavoratrici vittime di violenza di genere e sostegno agli orfani delle vittime. Il rapporto indica, tuttavia, che molto resta ancora da fare.

Trenta associazioni italiane che si occupano di violenza sulle donne in contemporanea hanno stilato un rapporto alternativo che hanno trasmesso al Consiglio d’Europa, in cui fanno emergere le difficoltà principali nel contrasto alla violenza sulle donne: la distanza tra le norme adottate e la loro applicazione in concreto, l’applicazione disomogenea delle norme sul territorio nazionale, la mancanza strutturale di finanziamenti e di servizi per la prevenzione del fenomeno e per la protezione delle vittime come la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio.

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