Cosa prevede l’accordo con l’Albania sui migranti
Il 24 gennaio la camera dei deputati ha approvato il disegno di legge sulla ratifica ed esecuzione del protocollo d’intesa tra Italia e Albania sui migranti con 155 voti a favore, 115 contrari e due astensioni.
L’accordo, che è stato firmato il 6 novembre 2023 da Roma e Tirana sulla base di un vecchio trattato di collaborazione tra i due paesi, prevede la costruzione di due centri per il rimpatrio dei migranti – gestiti e controllati dall’Italia in territorio albanese – per l’esame accelerato delle domande di asilo dei richiedenti asilo. Una parte dei migranti soccorsi in mare da navi militari italiane sarà trasferita in Albania, un paese non europeo, considerato sicuro dall’Italia. Ora il disegno di legge passa all’esame del senato.
Il protocollo d’intesa è stato sospeso temporaneamente da Tirana il 13 dicembre 2023, in attesa che la corte costituzionale del paese stabilisca in maniera precauzionale e preventiva se è in linea con le sue leggi. Il ricorso è stato presentato da trenta deputati albanesi, che contestano la legittimità dell’accordo voluto dal primo ministro Edi Rama.
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In Italia, durante le audizioni formali e informali davanti alle commissioni affari costituzionali ed esteri della camera dell’8, 9, 10 e 11 gennaio, diversi esperti hanno confermato che l’accordo potrebbe essere inattuabile e avere dei profili d’illegittimità. Satvinder Juss, professore di legge del King’s college di Londra, nel Regno Unito, ha sostenuto che “negli ultimi tempi ci sono stati tre tentativi che non sono andati a buon fine: l’accordo tra Tunisia e Italia sui migranti, quello tra il Regno Unito con il Ruanda e quello della Danimarca con il Ruanda. Tutti e tre sono stati bloccati. Poi c’è anche la Grecia che ha provato a fare un accordo sempre con l’Albania, ma anche in questo caso non ha funzionato”. Secondo Juss 28 giorni sono pochi per esaminare una domanda d’asilo in Albania, che tra l’altro è ancora un paese di emigrazione, cioè da cui molte persone se ne vanno, anche per sfuggire ad alcune forme di persecuzione.
Juss si è occupato in particolare dell’accordo tra Ruanda e Regno Unito, che è stato bocciato dalla corte suprema britannica: “Non basta dire che l’Italia supervisionerà tutto il meccanismo o che il diritto dell’Unione europea ne garantirà la legittimità, perché l’Albania è un paese extraeuropeo e non applica il diritto dell’Unione”. Juss dice che in Albania ci sono rischi di violazioni dei diritti umani e “non basta accontentarsi che un paese dia rassicurazioni”.
Secondo Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale all’università di Roma Tre, “l’accordo con l’Albania rischia di restringere le tutele e creare discriminazioni. Il migrante che finisce in Albania potrebbe avere un diverso trattamento rispetto a quello che arriva in Italia”. Questo sarebbe in contrasto con la costituzione, con il diritto internazionale e con quello europeo. “Ci sono dei punti poco chiari nell’accordo, per esempio quali sono i tempi di trattenimento in Albania? I provvedimenti dove sono impugnabili? In Albania o in Italia?”, si è chiesto Celotto durante le audizioni. “In Albania l’accordo è stato sospeso in via preventiva dalla corte costituzionale”, ha ricordato Celotto. Se l’alto tribunale albanese dovesse bloccare l’accordo bisognerà fare marcia indietro, ha specificato Juss in un secondo intervento alle commissioni della camera.
Chiara Favilli, professoressa di diritto dell’Unione europea all’università di Firenze, tra gli esperti sentiti in audizione, ha sottolineato che “esiste un precedente: la proposta della Francia nel 2017 di costruire dei centri di sbarco dei migranti in territorio extraeuropeo”, proposta che però nel 2018 è stata ritenuta irrealizzabile dalla Commissione europea. “Quello che è impossibile è garantire gli stessi standard di protezione previsti negli stati dell’Unione europea, soprattutto per quanto riguarda l’asilo”, ha affermato Favilli.
“La nave militare italiana in alto mare è qualificata come territorio dello stato italiano, ma potrebbe non essere un luogo idoneo per esaminare le domande d’asilo”, ha aggiunto l’esperta. “Il capitano della nave però è obbligato a rispettare il principio di non respingimento (articolo 33 della convenzione di Ginevra sui rifugiati) e il diritto internazionale, e perciò deve portare chi soccorre in un paese considerato sicuro, in cui le persone non rischino d’incorrere in violazioni dei loro diritti”.
Mario Savino, professore di diritto amministrativo dell’università della Tuscia, ha detto invece che non vede il pericolo di respingimento dei richiedenti asilo che saranno portati in Albania via mare “in dei centri controllati dall’Italia”.
Secondo Amnesty International l’accordo tra Italia e Albania si colloca all’interno di una tendenza internazionale “di esternalizzazione del controllo delle frontiere e del trattamento delle richieste di asilo”. Per l’organizzazione “la sua attuazione avrebbe un impatto negativo su una serie di diritti umani, compresi i diritti alla vita e all’integrità fisica delle persone soccorse in mare e i diritti alla libertà personale e all’asilo delle persone trasferite in Albania”.
Per l’Associazione studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) il protocollo prevede “norme incerte e illegittime”, che di fatto sono in contrasto con la costituzione italiana. I punti critici sono diversi: “Prevedere con legge ordinaria o con un accordo internazionale, un’autorizzazione al governo o alle forze armate a prendere una persona che si trova già nel territorio italiano (nave italiana e/o militare) e invece di concludere le operazioni di soccorso trasportarla in un paese terzo allo scopo d’impedirne l’ingresso nel territorio configura una sorta di deportazione degli stranieri, vietata dalle norme europee e internazionali ed è del tutto estraneo allo spirito e alla lettera delle norme costituzionali”.