Quattro domande sul Jobs act a Tommaso Nannicini, professore associato di economia politica all’Università Bocconi di Milano e componente del nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica di Palazzo Chigi.
Il nuovo contratto a tempo indeterminato introdotto dal Jobs act viene definito “a tutele crescenti”. Quali sono le “tutele crescenti” per il lavoratore?
È la tutela monetaria in caso di licenziamento a essere crescente, così come accade in molti ordinamenti esteri. L’idea di allargare la tutela del reintegro dopo un certo numero di anni avrebbe determinato un salto non graduale nella vita lavorativa. Si parte da una tutela risarcitoria bassa perché anche sul lavoro, come in tutti i rapporti interpersonali, solo con il tempo si conosce il valore effettivo della qualità e della produttività dell’incontro tra impresa e dipendente.
Con la riforma avremo sui luoghi di lavoro dipendenti uguali, ma con differenti tutele in caso di licenziamento. Saranno sollevate eccezioni di incostituzionalità? Ci sarà un referendum?
Intanto la scelta è politica. Quando si affronta una riforma si deve scegliere se toccare o meno i contratti in essere. Vale per tutte le riforme che riguardano diritti in essere. In questo caso si è scelto di non modificarli e di far valere le nuove norme solo da qui in avanti. Il corollario di chi critica questa scelta è che non si possono fare riforme, altrimenti bisogna essere conseguenti e chiedere di modificare l’articolo 18 anche per chi era assunto prima del Jobs act. Incostituzionalità, referendum e, aggiungo, disegno di legge popolare sono le tre strade di chi si oppone al Jobs act. Legittimo percorrerle, vedremo dove condurranno.
Si poteva fare di più per “disboscare” le forme contrattuali precarie?
Forse si poteva fare di più, ma si è scelto di andare a colpire laddove si annidavano le sacche più ampie di abuso o di finta subordinazione. Alcune formule avevano dimostrato di funzionare in determinati settori produttivi e si è scelto di non creare stravolgimenti.
Il nuovo paradigma del mercato del lavoro introdotto dal Jobs act viene definito flexsecurity, quali sono gli strumenti di “sicurezza” per il lavoratore?
Oltre all’assicurazione per l’impiego per la prima volta viene introdotto un assegno di disoccupazione di ultima istanza per chi ha esaurito la rete degli ammortizzatori sociali basati sulla propria storia contributiva. Inoltre, c’è un elemento della legge delega che non è stato ancora affrontato ed è quello del salario orario minimo che però sarà affrontato più avanti insieme ai temi della contrattazione decentrata, della rappresentanza e della produttività.
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