“La traduzione in italiano dell’espressione inglese international law non è ‘legge internazionale’ (Internazionale 1046, pagina 26), ma ‘diritto internazionale’”, ci scrive Cesare Pitea, che insegna diritto internazionale all’università di Parma.
“Il termine inglese
law, infatti, indica quello che nella teoria del diritto si definisce ‘diritto in senso oggettivo’: l’insieme delle norme giuridiche che compongono un ordinamento (per esempio il diritto italiano) o un suo settore (il diritto civile, il diritto del lavoro, eccetera). Invece il diritto in senso soggettivo, cioè una posizione giuridica attiva conferita in un ordinamento a un certo soggetto (il diritto di proprietà, il diritto alla vita, eccetera), in inglese si chiama right.
La legge, intesa come atto normativo scritto, generale e astratto, emanato dal legislatore, in inglese si chiama act o statute. Quindi”, spiega ancora il nostro lettore, “se traduco con ‘legge internazionale’ l’inglese international law induco nel lettore l’idea che esista un legislatore internazionale, un’autorità superiore agli stati che ha il potere di vincolarne la condotta. Al contrario, l’ordinamento internazionale è caratterizzato proprio dall’assenza di un legislatore. Il suo diritto scaturisce o dall’accordo tra stati o dalla consuetudine”.
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